Dipendenti e dirigenti pubblici possono essere rimborsati dall’amministrazione da cui dipendono per l’utilizzo del proprio automezzo in caso di missione con 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km percorso solo se svolgono compiti ispettivi o di controllo. In tutti gli altri casi hanno diritto esclusivamente ad un rimborso pari al costo del biglietto del mezzo pubblico. I segretari in convenzione tra più comuni continuano ad avere diritto al rimborso delle spese sostenute per l’uso della propria autovettura tra la sede del comune capofila e quella dell’altro municipio. Si arriva a queste conclusioni sulla base delle indicazioni fornite dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti con i pareri 8 e 9 del 7 febbraio in tema di applicazione delle previsioni dettate dal comma 12 dell’articolo 6 della manovra estiva (Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010). Queste indicazioni consentono di dare un’interpretazione univoca a una norma di assai difficile lettura. L’uso dell’automezzo proprio per recarsi in missione costituisce una circostanza eccezionale, che richiede una adeguata motivazione e la mancanza o indisponibilità di una automobile di servizio ovvero l’assenza o la non concreta utilizzabilità dei mezzi pubblici con riferimento alle specifiche esigenze di servizio. L’autorizzazione deve essere rilasciata preventivamente dal dirigente e impone all’ente di assicurare, per il tragitto, l’autovettura utilizzata. Nel caso in cui il dipendente svolga compiti ispettivi o di controllo si continuerà con il rimborso di 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km percorso, oltre ovviamente alle eventuali spese di pedaggio autostradale, parcheggio eccetera. Queste regole si applicano anche alle missioni ispettive o di controllo svolte al di fuori del territorio provinciale. La qualificazione ispettiva o di controllo può essere data tanto in base al profilo professionale quanto per i compiti assegnati nel caso concreto. Per le missioni di tutti gli altri dipendenti e dirigenti si può, sussistendone le condizioni, rilasciare l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio. Ma non si può riconoscere il rimborso delle spese sostenute in misura maggiore del costo del biglietto del mezzo pubblico e, a parere di chi scrive, anche dei pedaggi autostradali e del parcheggio. Queste limitazioni non si estendono ai segretari in convenzione, per i quali si continuano ad applicare le regole contrattuali che consentono il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo spostamento tra il comune capofila ovvero, se il tragitto è più breve, tra il proprio domicilio e quello dell’ente in convenzione. Alla base del differente regime vi è la considerazione che in questo caso non si tratta di una missione, ma di una modifica del luogo di lavoro determinata dalla volontà dell’ente. A parere di chi scrive, la stessa regola può essere applicata anche ai dipendenti che svolgono la propria attività in più comuni sulla base di una convenzione stipulata tra gli enti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento