Il consigliere comunale, provinciale e regionale ha il diritto di conoscere il nominativo degli inquilini di edifici di proprietà di enti pubblici. Non ci sono ostacoli posti dalla legislazione sulla privacy. Le norme sulla protezione dei dati personali (dlgs 196/2003) non pongono ostacoli alla conoscenza dei nominativi degli affittuari degli immobili di proprietà di enti pubblici da parte dei politici, a condizione che la richiesta sia utile per l’espletamento del mandato elettivo. Lo ha precisato il garante privacy in risposta ai quesiti di due strutture milanesi, Ospedale Maggiore Policlinico e Pio Albergo Trivulzio, riguardo alla messa a disposizione dei dati relativi agli immobili di loro proprietà. Il parere del Garante sottolinea che la legislazione sulla tutela della riservatezza non rappresenta un ostacolo alla trasparenza amministrativa, soprattutto quando la trasparenza è al servizio del corretto utilizzo di beni e risorse da parte di soggetti pubblici. Peraltro il parere riguarda una particolare forma di trasparenza e cioè il diritto di accesso ad atti, notizie e informazioni quale prerogativa dei consiglieri comunali provinciali e regionali. Del tutto diversa è la disciplina dell’accesso del cittadino, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dalle amministrazioni di riferimento, e anche dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per l’espletamento del loro mandato. Il parere del garante sulla comunicazione ai politici dei dati degli inquilini afferma che spetta alle amministrazioni o assimilati (in questo caso alle due strutture ospedaliere) verificare che le richieste dei consiglieri siano riferite al mandato istituzionale. Sul punto si deve segnalare un contrasto tra garante e giurisprudenza amministrativa. In materia di accesso del consigliere Tar e Consiglio di stato, infatti, sostengono per lo più che il consigliere non deve dare motivazioni specifiche alla richiesta di notizie e informazioni e che gli uffici non possono sindacare l’affermazione del consigliere circa l’utilità al mandato delle informazioni richieste. In sostanza per i giudici amministrativi agli enti sarebbe preclusa la verifica della rispondenza al mandato e inoltre tali enti non possono opporre al consigliere un diniego per motivi di privacy.
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