MILANO – Il dimezzamento delle spese di missione nelle pubbliche amministrazioni previsto dalla manovra estiva del 2010 non riguarda sindaco, assessori e consiglieri comunali. La tagliola non può limitare l’attività degli organi istituzionali di comuni e province, anche perché altrimenti «non sarebbe costituzionalmente ammissibile», e finirebbe per incidere «non tanto sull’attività amministrativa discrezionale», ma «sulle scelte di natura politica» delle istituzioni locali; una norma statale di questo tipo andrebbe in contrasto con «i principi basilari su cui si fonda l’attuale assetto costituzionale», che punta «alla massima valorizzazione e indipendenza delle autonomie locali». Parola della Corte dei conti (delibera 10/2011 della sezione di controllo per la Liguria), che dopo aver escluso i segretari comunali dalla nuova disciplina, restrittiva, dei rimborsi auto, ora «libera» gli spostamenti dei politici locali. In questo caso l’esame della magistratura contabile si è rivolto all’articolo 6, comma 12 della manovra estiva (Dl 78/2010), che per quest’anno impone di ridurre del 50% le spese di missione rispetto al 2009. La legge statale esclude dalla stretta solo le missioni internazionali di pace e le spese per il personale che ha compiti ispettivi, ma sindaci e assessori si salvano perché le loro «missioni» sono disciplinate dal testo unico degli enti locali (articolo 84, comma 1 del decreto legislativo 267/2000); su questa norma interviene un’altra parte della manovra estiva (l’articolo 5, comma 9), che prevede il rimborso integrale delle spese effettivamente sostenute e manda in pensione l’indennizzo forfetario. In pratica, quando il sindaco o gli altri politici locali si spostano per andare in provincia o in regione, oppure per partecipare al consiglio dell’Unione di comuni, hanno diritto al rimborso integrale (compreso vitto ed eventuale alloggio, specifica la Corte), e gli stanziamenti per garantirlo non sono frenati dal taglio a metà previsto per tutte le altre missioni. Nella stretta, precisa l’analisi della Corte dei conti, non rientrano nemmeno i rimborsi spese per il sindaco che abita in un altro comune e che si deve spostare per raggiungere l’amministrazione. Anche questi indennizzi nascono dal Testo unico (articolo 84, comma 3), rientrano nelle spese istituzionali e non in quelle «di missione», e non sono toccate in alcun modo dall’austerità imposta a (quasi) tutta la spesa pubblica dalla manovra estiva dell’anno scorso.
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