Un taglio alla burocrazia verde

In consiglio dei ministri arriva lo small act business dell’ambiente per le pmi. Risparmi da 800 mln

Italia Oggi
2 Marzo 2011
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Semplificazione degli oneri amministrativi per le pmi in materia di acque reflue e impatto acustico, senza però pregiudicare i livelli di tutela ambientale. A regime, il risparmio economico per le piccole e medie imprese italiane dovrebbe attestarsi intorno agli 800 milioni di euro all’anno. A tale scopo, in particolare, saranno equiparate alle acque reflue domestiche quelle acque che prima del trattamento depurativo presentino determinate caratteristiche (temperatura inferiore a 30°, ph compreso tra 5,5 e 9,5, portata inferiore a 15 mc/giorno, più altri parametri chimici), nonché le acque originate da attività economiche quali alberghi, villaggi turistici, ristoranti, scuole, enti finanziari e centri sportivi. Le disposizioni in materia di acque reflue domestiche, infatti, ferme restando le previsioni del dlgs n. 152/2006, si applicano in assenza di disciplina regionale. È quanto prevede uno schema di dpr recante il regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, ai sensi del dl n. 78/2010, domani all’esame del consiglio dei ministri. Il provvedimento del dicastero guidato da Stefania Prestigiacomo rientra nell’ambito della strategia per la riduzione degli oneri gravanti sulle pmi (99,9% delle imprese italiane), in attuazione dello Small business act comunitario. Come riferisce la relazione illustrativa allo schema di dpr, da una ricognizione effettuata dai tecnici dei ministeri competenti, è emersa, anche in materia ambientale, «assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici». Da qui la necessità di procedere allo snellimento della burocrazia per le piccole e medie imprese, individuate sulla scorta della definizione fornita dall’Ue (personale fino a 249 dipendenti, fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni). L’ottimizzazione dei costi, come detto, riguarda solo gli adempimenti informativi (inoltro di documentazione, tenuta dei registri ecc.), mentre non interessa le attività di conformità sostanziale alla disciplina che regola la materia. Scarichi. Il provvedimento, pur non modificando le norme recate dal dlgs n. 152/2006 e dalla legge n. 447/1995, prevede una generale semplificazione in materia di autorizzazioni, nei casi in cui non intervengano modifiche sostanziali, per le quali è comunque previsto un nuovo via libera. La facilitazione riguarda il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali: il titolare dello scarico, laddove siano rimasti immutati alcuni fattori individuati dal decreto (quali, tra gli altri, ciclo produttivo, sostanze impiegate, volume annuo scaricato, impianti di trattamento delle acque reflue), sei mesi prima della scadenza del permesso dovrà presentare un’istanza corredata di una dichiarazione sostitutiva. Al momento, invece, l’iter del rinnovo presenta una complessità tale da essere del tutto simile alla procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione ex novo. L’agevolazione non si applicherà, però, per gli scarichi contenenti sostanze pericolose. Impatto acustico. Viene previsto che alcune attività a bassa rumorosità, individuate in un’apposita tabella (attività ricreative, turistiche, sportive, culturali, palestre, sale da gioco, enti finanziari ecc.), sono esonerate dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge quadro sull’inquinamento acustico. L’onere resta invece vigente per ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali e palestre che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica. Per le attività che non rientrano nel predetto elenco, è comunque prevista un’altra forma di semplificazione: qualora le emissioni acustiche non superino i limiti fissati dal comune di riferimento oppure, in sua assenza, quelli individuati dal dpcm 14 novembre 1997, sarà possibile presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Qualora le emissioni superino le soglie, invece, resterà obbligatoria la documentazione di cui all’articolo 8, comma 6 della legge n. 447/1995, predisposta da un tecnico qualificato in acustica. Attuazione. Il dpr stabilisce che le imprese destinatarie delle semplificazioni dovranno presentare tutte le istanze, le autorizzazioni, le autocertificazioni e gli altri attestati richiesti dalla normativa in materia di ambiente allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio. Gli atti dovranno essere trasmessi esclusivamente in via telematica. A vigilare sulla concreta implementazione delle semplificazioni saranno, per quanto di rispettiva competenza, tre diversi ministeri (Ambiente, P.a. e Semplificazione normativa), in cooperazione con la Conferenza unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali.

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