Stretta sui super-stipendi: l’ente versa i contributi

Retribuzioni – La decurtazione sui trattamenti oltre 90mila euro

Il Sole 24 Ore
7 Marzo 2011
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Gli uffici del personale nel corso del 2011/2013 dovranno sciogliere il nodo della riduzione dei trattamenti superiori a 90mila euro lordi annui. Infatti, l’articolo 9, comma 2, della manovra d’estate (Dl 78/2010) prevede che i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle Pa inserite nel conto consolidato Istat siano ridotti del 5%, se superiori a 90mila euro, o del 10%, se superiori a 150mila euro annui lordi. La norma precisa che la riduzione non vale a fini previdenziali. Peraltro, né l’Inpdap né la Funzione pubblica hanno assunto una posizione su quale soggetto debba versare la contribuzione sulla parte di trattamento economico non erogata. Infatti, la circolare n. 18 dell’8 ottobre 2010 ha precisato solo che le amministrazioni-datori di lavoro sono tenute a versare la contribuzione sulle retribuzioni virtuali sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei dipendenti. In analogia a quanto determinato in applicazione della riduzione dei trattamenti economici conseguente all’articolo 71, comma 1, del Dl 112/2008 (malattia Brunetta) si può ritenere che l’onere contributivo sulla riduzione del trattamento economico venga sostenuto – anche per la quota a carico del dipendente – dall’amministrazione. In questo caso, infatti, opera l’articolo 24, comma 5, del regio decreto legge 680 del 1938. Dello stesso orientamento è anche la Conferenza delle regioni e province autonome nel documento redatto il 10 febbraio 2011. Le problematiche si aprono su più fronti: infatti la contribuzione che il dipendente paga mensilmente comprende sia la contribuzione ai fini pensionistici (Cpdel, Ctps, eccetera), sia la contribuzione ai fini del trattamento di fine servizio (Inadel ed Enpas) sia quella ai fini del Fondo credito. Fermo restando che, trattandosi di retribuzioni superiori al 90mila euro, opera anche la trattenuta pensionistica aggiuntiva in capo al dipendente dell’1% pagata in base all’articolo 3-ter della legge 438/1992 (per l’anno 2011 il tetto retributivo è fissato a 43.042 euro). Operativamente, appare opportuno che il taglio sia effettuato al raggiungimento, in corso d’anno, dei massimi previsti, con riferimento esclusivo però al trattamento economico complessivo spettante in termini di competenza (e non di cassa). Ciò comporta che qualora il superamento del trattamento economico di competenza avvenga per effetto di erogazione di voci accessorie ex post, nell’anno successivo a quello di riferimento, la riduzione sarà operata in quest’ultimo anno. L’ente, pertanto, pagherà oltre alla contribuzione di propria spettanza (Cpdel 23,80%; Inadel 3,60% sull’80%) anche la contribuzione posta in capo al dipendente per la parte non effettivamente erogata. In particolare, a titolo di Cpdel l’8,85% +1% aggiuntivo e per l’Inadel il 2,50% sull’80 per cento. Per quanto riguarda il Fondo credito appare opportuno che il dipendente versi la contribuzione dovuta sulla retribuzione virtuale. L’Irap determinata con il criterio istituzionale non subisce alcuna variazione di base imponibile. I dipendenti cui si applica un sistema di calcolo pensionistico contributivo (assunti dal 1° gennaio 1996) hanno un massimale annuo pari a euro 93.621,38 per il 2011. Ciò comporterà che la contribuzione pensionistica sarà dovuta esclusivamente fino a questo importo e, pertanto, sull’eccedenza né il dipendente né l’ente dovranno versare contribuzione; anche il fondo credito non sarà dovuto. Il massimale non opera – naturalmente – ai fini del Tfs/Tfr.

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