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Controlli – Nuclei e organismi indipendenti non sfuggono alla riduzione del 10%

Il Sole 24 Ore
7 Marzo 2011
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I tagli della manovra d’estate (Dl 78/2010) si abbattono anche sui nuclei e sugli organismi indipendenti di valutazione (Oiv). A prescindere dalla forma di controllo individuata dall’amministrazione, il costo di tali commissioni è automaticamente ridotto del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Non ha alcun dubbio la Corte dei conti, Sezione regionale della Campania. Le conclusioni della deliberazione 173 del 2011, in analogia a quanto già affermato dalla Sezione lombarda (1072/2010), danno importanza all’ampiezza e alla generalità della formulazione dell’articolo 6, comma 3, della manovra. Non esiste quindi alcuna possibilità di esclusione per i compensi da erogare a nuclei o Oiv anche se agli stessi sono affidate funzioni diverse. La riforma Brunetta, nel rivedere complessivamente i sistemi di controllo interno della Pa, ha introdotto l’Oiv. L’articolo 14 del Dlgs 150/2009 non è però norma di adeguamento per le autonomie territoriali e quindi non sussiste alcun obbligo ai fini della nomina. La conferma di tale lettura è arrivata dalla Civit nella delibera 121/2010. Rimane però il fatto che anche gli enti locali sono in prima linea per l’individuazione degli strumenti atti ad introdurre la performance organizzativa ed individuale, compito affidato in buona parte ai sistemi di controllo interni tra cui spicca il nucleo o l’Oiv. Rispetto al passato, quindi, il carico di lavoro è in aumento. Ma tale considerazione non basta a giustificare un incremento del compenso. I giudici campani infatti si affrettano a precisare che anche un ampliamento delle funzioni previste non può incidere né sul volume né sul regime contabile delle risorse di funzionamento che appunto deve essere ridotto del 10% rispetto ai compensi spettanti al 30 aprile 2010. L’unico margine di manovra è proprio quello della scelta tra nucleo o Oiv. Nient’altro. Alcune amministrazioni per bypassare il taglio hanno addirittura pensato di attribuire le funzioni previste all’articolo 14 del Dlgs 150/2009 all’organo di revisione. Anche tale soluzione non sembra però percorribile: i magistrati campani precisano che l’affidamento ai componenti di questo organo (anche) della funzione di componente del nucleo di valutazione, o di altro organismo preposto alla misurazione e alla valutazione della performance del personale, integra un’ipotesi di incompatibilità ai sensi dell’articolo 236, comma 3, del Dlgs 267/2000. Il divieto di assumere ulteriori incarichi o consulenze presso l’ente locale sembra oggi ancor più avvalorato dal principio di indipendenza e integrità suggellato dall’articolo 14 stesso della riforma Brunetta. La Corte dei conti della Campania precisa inoltre che nessuna regolamentazione diversa può superare l’incompatibilità prevista dal Tuel.

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