Passaggio obbligato sui conti dedicati

L’appaltatore – Per tutti i movimenti finanziari legati alla commessa pubblica

Il Sole 24 Ore
7 Marzo 2011
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L’appaltatore è il destinatario diretto di tutti gli obblighi introdotti dall’articolo 3 della legge 136/2010 e tutta la nuova disciplina ruota intorno al conto da esso dedicato alla commessa pubblica. Il soggetto in questione ha assoluta libertà nelle scelte di gestione della propria liquidità: può avere per le commesse pubbliche un solo conto o una pluralità di conti, oppure ancora un conto dedicato ad ogni contratto pubblico. Ma tutti i movimenti finanziari relativi, anche solo in parte, alla commessa pubblica devono essere effettuati tramite il conto o i conti dedicati. Problema principale dell’ap-paltatore è individuare la tipologia dei soggetti con cui entra in rapporto, distinguendo i subappaltatori e subcontraenti della filiera rispetto ai fornitori di attrezzature e di spese generali, ai consulenti ed ai dipendenti: i primi devono essere contrattualizzati con l’impegno al rispetto delle disposizioni della legge 136/2010, devono avere un conto dedicato ed essere pagati con bonifico e Cig/Cup proveniente dalla stazione appaltante; i secondi devono invece essere pagati con bonifico bancario o postale, ma senza Cig/Cup né obbligo al conto dedicato, e su di essi la tracciabilità del flusso finanziario si interrompe. Peraltro, nel caso di dipendenti non titolari di conto, su richiesta espressa può essere emesso a loro favore assegno non trasferibile. Sul concetto di subcontraente della filiera, l’interpretazione dell’Avcp è molto ampia (determinazione 8/10), nella misura in cui richiama l’articolo 1 del Dpr 150/2010 e, dunque, tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti. L’appaltatore è destinatario di deroghe solo per i pagamenti a enti previdenziali, assicurativi e istituzionali o a gestori e fornitori di pubblici servizi, nonché per i pagamenti di tributi: essi possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Anche le spese giornaliere di importo unitario non superiore a 1.500 euro si possono effettuare con strumenti diversi dal bonifico, ma è sempre vietato l’uso del contante. Casistica particolare è quella dell’eventuale gestione di una “cassa contanti”, anch’essa per le spese giornaliere, ammissibile solo costituendo, a mani di uno o più dipendenti, un fondo che dovrà poi essere rendicontato; la costituzione di tale fondo deve però avvenire mediante bonifico bancario o postale – a valere sul conto aziendale dedicato – a favore del soggetto designato quale “cassiere”. Infine, si ricorda che anche sull’appaltatore vige un obbligo di denuncia delle violazioni alla prefettura competente per territorio in base alla sede della stazione appaltante.

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