Nato per il sistema di monitoraggio delle gare (Simog), da codice identificativo gara il Cig ha assunto la funzione di codice identificativo di singolo rapporto contrattuale ed è divenuto il filo conduttore della tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche secondo le regole del-l’articolo 3 della legge 136/2010. Una volta individuato che il rapporto contrattuale da instaurare rientra fra quelli compresi nell’ambito oggettivo di applicazione della legge 136/2010, nel bonifico di pagamento non può mancare il Cig, pena una sanzione variabile dal 2 al 10% dell’importo della transazione. Occorre quindi che l’am-ministrazione pubblica contraente richieda all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) l’attribuzione del Cig, a prescindere dalla procedura adottata per la scelta del contraente e dall’importo del contratto. Anche nel caso di acquisto presso fornitori selezionati da Consip Spa, il singolo ente deve richiedere il Cig all’Avcp per identificare il rapporto e tracciare i pagamenti. È imminente una semplificazione nella procedura di richiesta dei Cig per importi contenuti (presumibilmente fino a 20mila euro), ma ciò non ne farà venire meno la natura. Il Cig deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento (Rup) in un momento antecedente al-l’indizione della procedura di gara, in quanto deve essere indicato nel bando o, in caso di procedura senza pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l’offerta. Per i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, le disposizioni di cui alla legge 136/2010 possono non essere applicate fino al 17 giugno 2011: se il Cig non fosse stato richiesto, occorre ottenerne attribuzione per i pagamenti da effettuare dopo tale data. Il codice dev’essere inserito nel bonifico sul conto dedicato con il quale viene effettuato il pagamento a favore dell’appaltatore. Il medesimo Cig seguirà poi il flusso finanziario della commessa, poiché andrà inserito dal-l’appaltatore nei pagamenti a favore di tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte nella commessa pubblica. Il Cup (codice unico di progetto) è invece obbligatorio per il funzionamento della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici gestita dal Cipe, ma l’omessa indicazione nel bonifico è anch’essa sanzionata dal 2 al 10% dell’importo della transazione per le fattispecie in cui la richiesta è prevista secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 3/2003. Il Cup individua un progetto di investimento pubblico, che poi verrà realizzato per il tramite di una pluralità di rapporti contrattuali: a fronte di un unico Cup avremo dunque una pluralità di Cig. Alla codifica Cup-Cig sfuggono, oltreché i contratti non classificabili quali appalti pubblici secondo le linee interpretative di cui alla determinazione Avcp n.10/10, i pagamenti che le Pa effettuano con lo strumento della cassa economale. Per le spese effettuate dai cassieri usando il fondo economale è altresì consentito l’uso del contante, sempreché ciò avvenga nel pieno rispetto della regolamentazione interna all’ente, che deve puntualmente disciplinare le situazioni di necessità e urgenza ove sia possibile derogare alle ordinarie procedure di erogazione della spesa. Esempi di fattispecie che possono transitare per la cassa economale sono il pagamento di imposte, tasse e diritti, valori bollati, valori postali, gli anticipi per missioni, gli acquisti non programmabili di materiale di modesta entità e facile consumo, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. Per tali acquisti non occorre neppure parametrarsi al limite di 1.500 euro per spese giornaliere previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 136/2010, perché tale norma trova applicazione per gli acquisti effettuati dal-l’appaltatore e non dalla stazione appaltante. È peraltro opportuno mantenere questo parametro massimo quando l’amministrazione agisce in qualità di appaltatore nei confronti di altra stazione appaltante pubblica.
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