Via libera all’unanimità dalla commissione Lavoro della Camera allo schema di decreto legislativo sui lavori usuranti. Viene così qualificato come usurante il lavoro notturno prestato per almeno sei ore, tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 78 notti l’anno. O per almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque di tutto l’anno. Lo schema sarà esaminato martedì prossimo dall’aula del Senato. Il testo, sottolinea il relatore, Giuliano Cazzola, riproduce nella sostanza il testo della delega predisposta nella XV legislatura e che non fu mai attuata a causa dell’interruzione anticipata della legislatura stessa. Ovviamente il provvedimento è stato aggiornato per tenere conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo nell’ordinamento pensionistico. In ogni caso – aggiunge Cazzola – si tratta di «un primo, importante passo per la concreta soluzione di un problema posto all’ordine del giorno del paese dall’inizio degli anni ’90 e, da allora, atteso invano dai lavoratori italiani». Quella del lavoro notturno è la principale novità e si fa riferimento al decreto legislativo 66/2003, che lo qualifica. Rientrerà nella nuova norma chi fa almeno 64 notti se matura i requisiti dal luglio 2009, 78 se li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009. Ma ci sono numerose altre categorie di lavoratori che svolgono mansioni considerate usuranti: quelli già identificati dal decreto Salvi del 1999 (come lavori in galleria, lavori nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro), gli addetti alla cosiddetta linea catena (la catena di montaggio) e i conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai nove posti (conducenti di autobus, quindi, pullman turistici, eccetera). In ogni caso, l’usura non solo è determinata dal tipo di lavoro, ma anche dalla sua durata. Per le pensioni che avranno decorrenza fino al 2017 bisognerà aver svolto una delle attività usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci di lavoro nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017; dal 2018 occorrerà documentare l’impegno per almeno la metà della vita lavorativa (non si tiene conto dei periodi coperti da contribuzione figurativa). È previsto un meccanismo di salvaguardia del rispetto dei limiti di spesa, per il quale viene differita la decorrenza qualora ci sia uno scostamento del numero delle domande rispetto alla copertura finanziaria. A regime, dal 2013, l’accesso alla pensione sarà permesso con un’età anagrafica di tre anni inferiore a quella prevista (o tre punti in meno se si considera la quota tra età e anni di contribuzione, 94 invece di 97 e un’età anagrafica minima di 58 anni). In via transitoria (tra il 2008 e il 2012) l’anticipo per l’accesso alla pensione varia da uno a tre anni. Nella proposta di parere il relatore ha inoltre precisato di aver condiviso le preoccupazioni delle imprese sulla documentazione da produrre per poter beneficiare dell’anticipo della pensione soprattutto per quanto riguarda il periodo pregresso. Quanto invece alla richiesta dei sindacati di allargare la platea dei lavori usuranti, si osserva che la finalità non è «a oggi perseguibile» a causa della definizione dell’ambito applicativo previsto dalla delega, anche se risulta «politicamente sostenibile tenendo conto delle risorse che non è stato possibile impiegare dal 2008 a oggi».
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