Ici più leggera per i fabbricati storici. La base imponibile Ici degli immobili di interesse storico artistico prescinde da eventuali opere di restauro o ristrutturazione. Per essi infatti saranno esclusivamente applicabili le regole previste dall’articolo 2, comma 5, del dl 16/93 basate sull’applicazione di appositi moltiplicatori alla rendita catastale. E questo si traduce in una base di calcolo dell’imponibile più favorevole al contribuente. A chiarire l’esatto ambito normativo applicabile ai fini della determinazione della base imponibile Ici degli immobili storico artistici oggetto di uno degli interventi di recupero di cui alla legge n. 457 del 1978, sono state le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5518 del 9 febbraio scorso. L’intervento delle sezioni unite ha messo dunque la parola fine alla dibattuta questione stabilendo che in queste ipotesi non si deve fare riferimento alle norme dettate dal dlgs 504/92 bensì alle regole speciali stabilite dal dl 16/93. Quest’ultima disposizione, che d’ora in avanti dovrà guidare i criteri di calcolo dell’Ici sui fabbricati storici oggetto di interventi di ristrutturazione, stabilisce che la base imponibile ai fini dell’imposta comunale è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale i moltiplicatori di cui all’articolo 5, comma 2, del dlgs n. 504/92. Le sezioni unite hanno motivato la loro decisione sulla scorta del fatto che per queste tipologie di immobili la legge n. 413 del 1991, ha individuato una sorta di regime tributario sostitutivo che non si basa su di una esenzione o riduzione di imposta bensì su di una particolare modalità di imposizione astrattamente determinata senza alcun rapporto con il valore reale del bene oggetto di tassazione. La norma prevista invece nel comma 6 dell’articolo 5 del dlgs n. 504/92 che si poneva come alternativa possibile per la tassazione degli immobili storico-artistici oggetto di interventi di recupero edilizio è ispirata invece, si legge nella parte motiva della sentenza delle sezioni unite, da un ratio assolutamente diversa. Essa infatti fa riferimento, recita la sentenza, a una situazione eccezionale ma transitoria, conseguente alla esecuzione su di un immobile soggetto a tassazione ordinaria di particolari lavori tra i quali appunto quelli specificati al comma 1, lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978. Siamo quindi di fronte ad una norma di carattere eccezionale (una vera e propria agevolazione fiscale) interna al regime di tassazione ordinaria Ici che non può trovare collocazione in altri regimi di tassazione basati sulle qualità specifiche dell’immobile, come appunto quella di cui all’articolo 2, comma 5, del dl n. 16/93. Ai fini della tassazione, continua la sentenza in commento, il valore di un immobile di interesse storico o artistico è considerato dalla legge «minore», con carattere permanente e non occasionalmente perché oggetto di esecuzione di lavori in grado di diminuirne, seppur temporaneamente, il valore ordinario del bene. Sulla base di queste motivazioni la suprema corte ha respinto dunque il ricorso proposto dal comune di Genova che aveva notificato un accertamento Ici relativamente a un immobile di interesse storico artistico per il quale la base imponibile non era stata calcolata secondo i criteri fissati dall’articolo 5 del dlgs 504/92.
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