Accordi in deroga da inserire nel bando iniziale

Consiglio di Stato – I termini del saldo

Il Sole 24 Ore
22 Marzo 2011
Modifica zoom
100%
Finché non saranno cancellati dal nuovo statuto delle imprese, gli accordi in deroga sui pagamenti alle imprese dovranno essere messi nero su bianco fin dal bando iniziale, e non potranno intervenire nelle fasi successive che portano alla firma del contratto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che nella sentenza 4867/2010, depositata ieri, ha riformato una pronuncia del Tar Piemonte e ha dato ragione a Confcommercio, Fipe e Angem (che rappresenta le aziende di ristorazione collettiva). Le tre associazioni avevano ingaggiato una battaglia con l’ospedale San Giovanni di Torino, che nel corso di una procedura aperta per l’aggiudicazione delle mense aveva previsto una clausola derogatoria per modulare i pagamenti. Come parametri per una possibile deroga ai tempi dettati dalla legge, l’azienda ospedaliera aveva inserito «i flussi di cassa in entrata a disposizione» dei propri bilanci e «i tempi tecnici strettamente necessari alle verifiche dell’esistenza del debito». Il Tar Piemonte (sentenza 2346m del 2010) aveva modificato la clausola, specificando che in caso di mancato accordo si sarebbero applicati i termini di legge, e affidando alle imprese il compito di proporre le condizioni per far scattare sconti sui tempi di pagamento e sugli interessi di mora. Le imprese non hanno accettato, e si sono rivolte al Consiglio di Stato ottenendo un successo più pieno. Le regole Ue e il codice degli appalti (articoli 11, 63 e 64), sottolineano i giudici d’appello, impongono che eventuali deroghe sui pagamenti siano «rese pubbliche già con il bando, perché possa essere subito consentita la verifica della legittimità». Il loro inserimento in una fase successiva, taglia corto di conseguenza il Consiglio di Stato, è «contrario alla legge, ed espressione di comportamento non trasparente». Dopo l’aggiudicazione, aggiungono i giudici, una trattativa sui termini di pagamento non ha nemmeno senso, perché l’impresa «non può avere interesse ad accettare un accordo in deroga con condizioni peggiorative». Per cancellare anche dai bandi originari gli accordi in deroga, invece, bisognerà attendere l’approvazione dello Statuto delle imprese, che dopo il sì della camera attende il passaggio definitivo in senato.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento