Destinazione urbanistica decisiva nel classamento

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Italia Oggi
22 Marzo 2011
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Il classamento catastale non può non tener conto della destinazione urbanistica del fabbricato. Non si può considerare un vano come «vano utile» solo perché materialmente abitabile, ma tale peculiarità deve risultare anche dal punto di vista giuridico, secondo l’autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune. Ad affermarlo è stata la Commissione tributaria pro-vinciale di Reggio Emilia con la recente sentenza n. 10/01/11, che ha parzialmente accolto il ricorso presentato da due contribuenti contro gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia del territorio. L’ufficio provinciale reggiano, infatti, aveva modificato il classamento di alcune unità immobiliari, elevando, in un caso, il numero dei vani di un’abitazione civile. Una procedura non corretta, secondo i ricorrenti, poiché l’amministrazione finanziaria aveva considerato vani interi la cantina, il sottotetto e la lavanderia (tutti inferiori a 2,30 metri di altezza media), parificando i vani abitabili con quelli non abitabili. In contrasto, si legge nel ricorso, con quanto disciplinato dal comune, per il quale i predetti vani sono da considerare superfici non residenziali, e quindi valutati nella determinazione della superficie complessiva in percentuale pari al 60% dei locali abitabili. Una tesi che trova il favore dei giudici della Ctp Reggio Emilia, secondo i quali la normativa catastale non può essere applicata senza tener conto di quella urbanistica, perché la presuppone. Le disposizioni catastali, infatti, definiscono come vano utile lo spazio «chiuso da muri o pareti, da pavimento al soffitto, avente luce diretta ed una superficie libera che, in relazione al luogo ed alla categoria dell’unità immobiliare, è da ritenersi normale». Le norme catastali, osservano i giudici emiliani, hanno «necessariamente come prius logico/giuridico la destinazione urbanistica» del vano utile. Da qui l’accoglimento dei ricorso, che viene invece rigettato nella parte in cui fa riferimento al riclassamento di un’autorimessa (passata, nella categoria C/6, dalla classe 1 alla 2): secondo la Ctp, la copertura del parcheggio, la sua struttura pregevole, la posizione centrale e l’ampiezza, tale da contenere due vetture, giustificano la «promozione» in seconda classe.

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