Il territorio italiano è costellato di strade vicinali, denominate anche strade interpoderali o vie agrarie, in quanto originariamente destinate a usi in prevalenza agricoli e tracciate solitamente a ridosso di terreni coltivati come percorsi rurali. Con l’ampliarsi degli agglomerati urbani, i fabbricati hanno preso il posto dei campi e la maggior parte delle strade vicinali è divenuta pubblica, non nel senso di titolarità giuridica del bene, ma per la presenza di un pubblico passaggio (Cassazione, sezione II, 17350/2008; sezione II, 13217/2003). L’accertamento della natura pubblica o privata di una strada vicinale assume concreta rilevanza sul piano giuridico ed economico, specie per ciò che attiene ai poteri che possono esercitare le amministrazioni comunali, alle responsabilità in caso di incidenti stradali e agli oneri per la sua manutenzione. Il codice della strada (Dlgs 285/2002) definisce la strada vicinale (o poderale o di bonifica) come «strada privata fuori dai centri abitati a uso pubblico» (articolo 3, comma 1, n. 52) e la assimila alle strade comunali (articolo 2, comma 6, lettera D) ai fini della regolamentazione della circolazione, dei poteri di vigilanza e controllo esercitati dai comuni (articolo 14, comma 4) e di individuazione delle fasce di rispetto stradale per le vie vicinali poste all’esterno dei centri abitati (articolo 16, comma 1, lettera c). I comuni, inoltre, sono obbligati a concorrere alle spese per la «manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade» dall’articolo 3 del Dlgt 1446/1918. Si tratta di una previsione tuttora vigente, dopo che l’articolo 1, comma 2, del Dlgs 179/2009 ha sottratto tale decreto luogotenenziale all’effetto abrogativo disposto dall’articolo 2, del decreto “taglia-leggi” 200/2008. Quanto alle azioni esperibili dal privato proprietario della strada vicinale, le sezioni unite della Cassazione (sentenze 1624 del 2010 e 27366 del 2009) hanno chiarito che quelle volte a contestare l’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività – mediante un’azione negatoria di servitù – rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo riconducibili alla materia del governo del territorio e dell’urbanistica che invece è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) A quest’ultimo appartiene invece la cognizione delle controversie aventi a oggetto l’esercizio di poteri autoritativi, quali, ad esempio, l’impugnazione dei provvedimenti che dispongano il ripristino del pubblico transito su di una strada vicinale (Tar Umbria, 441/2006, Tar Lazio-Roma, 3419/2007) o quelle che determinano l’ammontare della quota di contributi di manutenzione a carico dei proprietari (Tar Toscana, 162/2007).
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