Nuovi obblighi per le fonti rinnovabili e promozione del risparmio energetico. Queste le linee guida del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 81 della «Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 28 marzo) che è entrato in vigore ieri. Atteso dal 5 dicembre (quando era scaduto il termine base della delega contenuta nella Comunitaria 2009), il decreto legislativo attua la direttiva per la «promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili» n. 28 del 23 aprile 2009. L’obiettivo dell’intervento normativo è porre le basi per permettere all’Italia di adempiere entro il 2020 all’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili assegnatole in sede comunitaria, che è pari al 17% del consumo finale lordo di energia (inteso come aggregato dei consumi elettrici, dei trasporti e della climatizzazione). Il decreto concentra l’intervento su due principali filoni. Da un lato sono stati introdotti nuovi incentivi e obblighi per l’uso delle fonti rinnovabili, quali fonti energetiche primarie per la generazione elettrica e per la climatizzazione degli ambienti, e in relazione ai biocarburanti per il trasporto. Il secondo campo di intervento è la promozione del risparmio energetico finalizzato a ridurre il consumo complessivo sul quale, nel 2020, andrà calcolata la quota nazionale. Oltre ai temi già ampiamente discussi, quali il passaggio dal terzo al quarto conto energia il 1° giugno 2011 (oggetto di un decreto ministeriale in corso di predisposizione) e la previsione di limiti all’uso delle aree agricole per l’installazione di impianti fotovoltaici, il provvedimento introduce norme di dettaglio di particolare interesse. Sotto il profilo autorizzatorio rilevano l’obbligo di una valutazione di impatto ambientale cumulativa per impianti localizzati sulla stessa area o in aree contigue e la previsione dell’accelerazione e semplificazione degli iter finalizzati alla sostituzione di impianti energetici preesistenti. Per gli impianti in fase di cantiere il decreto interviene sulle varianti al progetto autorizzato, prevedendo che l’autorizzazione unica deve essere rinnovata in caso di modifiche sostanziali, individuate non in base alla potenza dell’impianto (salvo si incida sulla potenza termica), ma in funzione di dimensioni, volumi e sedime occupato (i dettagli sono demandati a un decreto ministeriale). Viene introdotta la procedura abilitativa semplificata (Pas): si tratta di un provvedimento disegnato sulla falsa riga della Dia edilizia, volto a sostituire Dia e Scia in campo energetico, per esempio per la predisposizioni di impianti fotovoltaici e mini-eolici. Questa procedura potrà essere resa applicabile dalle regioni a impianti fino a 1 MW di potenza e le Dia vigenti potranno essere convertite, su istanza di parte, alla Pas. I nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti sono fatti oggetto di obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per almeno il 50% dei consumi energetici correlati alla produzione di acqua calda sanitaria e di quote comprese fra il 20% e il 50% (crescenti dal 2012 al 2017) dei consumi aggregati per acqua calda sanitaria e climatizzazione degli ambienti (nei centri storici gli obblighi sono dimezzati). Non sono incentivati gli impianti che servono a raggiungere la quota d’obbligo negli edifici. Rilevante la norma che prevede che l’installazione di pompe di calore è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario esistente. Nell’ambito dell’obiettivo al 2020, almeno il 10% del consumo energetico associato ai trasporti dovrà essere soddisfatto con fonti rinnovabili. Viene, dunque, prevista l’accelerazione dei permessi per la distribuzione del biometano tramite pompe di carburante esistenti. I biocombustibili dovranno soddisfare criteri di sostenibilità (sociale e ambientale). La concessione di aree pubbliche e di siti militari per l’installazione di impianti di generazione da fonti rinnovabili è possibile, ma solo tramite gara.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento