Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 le regioni potranno trasformare in tributi propri o sopprimerle, una serie di tasse, imposte e concessioni. Si tratta, fra le altre, della tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, alle tasse sulle concessioni regionali e all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. Lo prevede il decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard del settore sanitario approvato definitivamente ieri dal Consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 25 e del 26 marzo scorso). Per il ministro della semplificazione normativa Roberto Calderoli «si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana, perché il cittadino saprà perché paga un tributo, a chi lo paga, dove vanno a finire i suoi soldi e per quale servizio vengono utilizzati e pertanto potrà giudicare con la massima trasparenza, secondo la regola: si paga per quel che fai, per quel che dai e non per quel che spendi». Il decreto legislativo si compone di cinque parti: una prima relativa all’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario; una seconda relativa all’autonomia di entrata delle province e delle città metropolitane; una terza relativa alla disciplina dei fondi di perequazione; una quarta con la disciplina dei costi e fabbisogni standard del settore sanitario regionale e una quinta e ultima parte relativa all’istituzione della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Il sistema di fiscalità regionale prevista nel decreto poggia sia sulla compartecipazione delle regioni a statuto ordinario di alcuni tributi (Iva in primis) nonché sull’attribuzione agli enti stessi di entrate tributarie proprie. Il sistema prevede l’entrata a regime a decorrere dal periodo d’imposta 2013. Una prima fonte di entrata per le regioni sarà costituita, a decorrere dal 2013, dalla rideterminazione delle addizionali regionali Irpef. Tale rideterminazione avverrà sulla base di un apposito Dpcm su proposta del ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il ministro per le riforme e il federalismo e con il ministro per i rapporti con le regioni. Il gettito che dovrà essere assicurato alle regioni dovrà essere tale da garantire entrate corrispondenti a quelle dell’aliquota base vigente alla data di entrata in vigore del decreto sul federalismo regionale. Altra fonte di entrate nelle casse regionali sarà costituita dalla compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto. In una prima fase costituita dagli anni 2011 e 2012, la compartecipazione delle regioni al gettito Iva verrà calcolata sulla base della normativa vigente al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse Ue. Nella seconda fase, decorrente dall’anno 2013, le modalità di attribuzione alle regioni del gettito Iva avverrà sulla base al principio di territorialità con un legame diretto fra volume d’affari prodotto sul territorio della regione. Il decreto identifica quale presupposto della suddetta territorialità il «luogo del consumo» che viene identificato in quello in cui avviene la cessione dei beni. Per i servizi invece il luogo della prestazione potrà essere identificato con il domicilio del soggetto fruitore dei servizi stessi, mentre per le cessioni di immobili si farà riferimento alla loro ubicazione. Sul fronte dell’imposta regionale sulle attività produttive il decreto approvato dalla commissione parlamentare introduce la possibilità per le regioni di ridurre, con propria legge, fino ad azzerarle, le aliquote dell’imposta. Allo stesso modo le regioni potranno introdurre nuove deduzioni dal valore della produzione nel rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitaria. Nessuna riduzione alle aliquote irap potrà però essere deliberata nelle ipotesi in cui la maggiorazione introdotta dalla regione a titolo di addizionale regionale Irpef sia superiore allo 0,5%. Sempre con decorrenza 2013 le regioni potranno anche aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef di base. Fino al 2013, si legge nel decreto, rimangono ferme le aliquote delle addizionali regionali Irpef delle regioni che sono attualmente superiori allo 0,9%, con l’unica possibilità concessa in queste ipotesi alle regioni di deliberare la loro riduzione fino a tale soglia. Dal 2013 verranno inoltre soppressi i trasferimenti statali alle regioni relativi alla compartecipazione dell’accisa sulla benzina. A tale fine il decreto prevede una contestuale rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef in modo da assicurare alle regioni un gettito corrispondente a quello fino ad allora assicurato dalla suddetta compartecipazione alle accise sulla benzina. Infine l’ultima fonte di entrata delle regioni a statuto ordinario sarà costituita dall’attribuzione a tali enti del gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale. In particolare il decreto stabilisce che alle regioni sarà assicurato in relazione ai principi di territorialità di cui alla legge n.42/2009, l’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali dei tributi erariali. Allo stesso modo e sempre sulla base del principio di territorialità sopra menzionato verrà assicurata alle regioni una quota di gettito derivante dall’attività di recupero fiscale Iva.
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