La polizia locale non può essere dotata di mazzette, manganelli, sfollagente o spray al peperoncino che sono da considerarsi armi proprie non ancora ammesse dalla normativa. Ma anche in caso di scelta politica locale contraria all’armamento dei vigili non esistono limiti ai servizi esterni cui possono essere preposte le guardie comunali. Sono le indicazioni dettate dall’Interno con circolare 557/pas.12982(10)8 del 29/3/2011. La legge quadro sulla polizia municipale 65/86, specifica la nota, demanda alle regioni la disciplina delle caratteristiche e degli strumenti operativi in dotazioni ai corpi e servizi «fatto salvo l’armamento rimesso a un regolamento approvato con decreto del Ministero dell’interno in attuazione del quinto comma dell’art. 5 della legge». Si tratta del dm 145/87 che a sua volta rinvia ad appositi regolamenti comunali le modalità per lo svolgimento dei servizi armati. All’art. 20/2° questo dm disciplina i servizi particolari da effettuare con la dotazione delle armi nel caso in cui manchi un diverso e più articolato regolamento locale. L’indicazione normativa non significa però che questi servizi devono essere svolti necessariamente con la pistola. Chiarisce infatti il ministero che se il comune ha optato per escludere in generale il porto delle armi da parte dei vigili nulla osta all’impiego del personale di vigilanza «a mani nude» anche nello svolgimento dei servizi esterni e pronto intervento. A differenza delle precedenti indicazioni ministeriali, il Viminale precisa che non servono pistole per stare in strada o fare attività di pronto intervento (nonostante possibili eventi criminali cui spesso sono chiamate a partecipare, loro malgrado, le guardie dei comuni e delle province). Qualora l’ente abbia invece deciso di armare la polizia municipale, le dotazioni sono comunque circoscritte dalla norma. Negli ultimi anni le regioni hanno tentato di superare le barriere di questa vecchia disciplina introducendo per esempio la possibilità di dotare i vigili di spray o bastone estensibile. Scelta decisamente criticabile per il ministero stante la riserva costituzionale prevista dall’art. 117.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento