Istituti, sanità e trasporti, lo stato batte le regioni

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Il Sole 24 Ore
12 Aprile 2011
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Una regione non può determinare autonomamente quale ministero debba essere rappresentato nell’organo di revisione degli istituti zooprofilattici. Né alle regioni è consentito violare gli accordi stipulati con lo Stato, finalizzati a determinare gli strumenti per il contenimento delle spese sanitarie e dei trasporti. Nell’ennesimo round del conflitto infinito di competenze tra Stato e regioni è il primo ad aggiudicarsi una serie di punti a proprio favore, per effetto delle sentenze 4 aprile 2011, n. 122 e 123 della Consulta. Abruzzo – La sentenza 122 del 2011 considera costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, comma 4, della legge della regione Abruzzo 18/2010 poiché essa individua, quale componente ministeriale del collegio dei revisori dell’istituto zooprofilattico, un rappresentante del ministero della salute invece di un rappresentante del ministero dell’economia e delle finanze. Così ponendosi in contrasto col principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica fissato dall’articolo 16 della legge 196/2006. La questione di legittimità costituzionale della norma regionale è stata considerata fondata per violazione dell’art. 117, terzo comma, della costituzione. Calabria – La sentenza 123/2011 colpisce in primo luogo l’articolo 32 della legge della regione Calabria 8/2010, che aveva stabilito di porre integralmente per il 100%, invece del 70%, a carico del «Fondo sanitario regionale» i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a favore di anziani e disabili. La norma regionale, secondo la Consulta, si è posta in contrasto con la necessità di contenere le spese sanitarie, per ridurre il disavanzo che grava sulle spalle della regione Calabria. La medesima sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche dell’articolo 38 della legge regionale calabrese 8/2010, che conteneva l’ennesimo tentativo da parte di una regione di estendere ad libitum le «stabilizzazioni» del personale «precario». Fondata anche la questione riguardante l’art. 43, comma 2, sempre della legge regionale 8/2010 che aveva disposto la proroga dei contratti di servizio pubblico, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, al 31 dicembre 2010, prevedendo eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento Ce del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 (ovvero il 3 dicembre 2019).

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