Multe nella Ue senza frontiere

Codice della strada – Una proposta di direttiva prevede lo scambio di informazioni tra gli Stati partner

Il Sole 24 Ore
18 Aprile 2011
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Sarà un po’ più difficile farla franca per il conducente che ha commesso un’infrazione stradale all’estero (nella Ue) ed è sfuggito alla contestazione immediata. Merito della proposta di direttiva, approvata a marzo dal consiglio dei ministri Ue, volta a facilitare lo scambio transfrontaliero di informazioni. Un grosso problema resta però aperto: le procedure d’incasso non vengono toccate, per cui il nuovo quadro normativo rischia di restare largamente insufficiente. Le convenzioni ora valide, che pure consentirebbero le varie fasi del procedimento sanzionatorio nei confronti degli stranieri, di fatto sono inattuate, sia per l’inerzia e le difficoltà degli organi di polizia stradale, sia per i problemi posti dalle varie autorità interessate alle procedure: i conducenti stranieri che guidano in Italia godono quindi di una sostanziale immunità rispetto alle violazioni del Codice della strada. Situazione solo leggermente migliore negli altri Paesi (si veda l’articolo a destra). La direttiva appena approvata dovrebbe invece facilitare sia l’identificazione dei proprietari dei veicoli stranieri (obbligati con il guidatore, spesso non identificato, al pagamento della sanzione) sia la notificazione dei verbali. Un bel passo avanti, a prima vista. Tanto più che, secondo i dati dell’Etsc (European Transport Safety Council), i conducenti stranieri, pur rappresentando il 5% del traffico complessivo, commettono il 15% delle infrazioni riguardanti la velocità (prima causa di incidenti gravi). In sostanza la nuova direttiva prevede che per alcuni tipi di violazioni, i Paesi membri abbiano l’accesso diretto ai dati sulla proprietà dei veicoli, così da compilare più velocemente i verbali di contravvenzione. Otto sono le tipologie di infrazioni per cui varrà la direttiva: eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza, non arresto allo stop o al rosso, guida in stato d’ebbrezza, guida sotto l’effetto di stupefacenti, mancato utilizzo del casco, marcia su corsia riservata a veicoli di soccorso o di polizia, cellulare alla guida. Lo scambio di informazioni su proprietà e targhe dovrebbe avvenire tramite Eucaris (European Car And Driving Licence Information System), un sistema informativo cui hanno per ora aderito Belgio, Estonia, Germania, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Svezia (l’Italia ha in corso le procedure di adesione, ma è in alto mare per l’implementazione tecnica). Vero è che la commissione, anziché sancire l’obbligo degli Stati membri di procedere all’interscambio dei dati per tutti gli illeciti della circolazione stradale lo limita ai “most serious road safety infringements”, richiamandosi a un principio di gravità delle infrazioni, non condiviso in egual misura fra i vari Stati (con il rischio di vanificare la direttiva stessa). All’entrata in vigore della direttiva, ci si chiede cosa accadrà per tutte le infrazioni non comprese tra le otto da essa previste (considerato che quasi tutti gli Stati Ue ne prevedono oltre duecento): varranno ancora le attuali convenzioni internazionali, o i conducenti stranieri, in cambio della certezza della punizione sulle otto infrazioni, avranno l’immunità per tutte le altre? Ma ci sono altri punti deboli, come il fatto che non sia prevista alcuna assistenza per la notificazione dei verbali. L’organo di polizia italiano infatti potrà benissimo individuare il proprietario del veicolo, compilando il verbale di contravvenzione (e dovrà farlo nella lingua del Paese di immatricolazione del veicolo), ma non avrà assistenza nella fase di “trasmissione”. Certo, poter ottenere dati in base a un modulo di richiesta standard è un grande risultato: alcuni Stati europei (Regno Unito, Ungheria, Romania) rifiutano in nome della privacy di fornire i dati della proprietà dei veicoli dei cittadini. Ma senza assistenza alla notifica il meccanismo rischia di incepparsi. Altro punto debole è l’assenza di misure per la coattività dei pagamenti. Con la decisione-quadro 2005/214, il Consiglio Ue ne ha previste solo per le sentenze penali; si è da poco iniziato a lavorare a un’estensione al campo amministrativo, attesa per il 2014. Ci sono però difficoltà giuridiche da superare: in circa metà degli Stati Ue, il proprietario del veicolo non è tenuto a pagare le multe quando non si dimostra che guidava lui. Ciò non facilita il raggiungimento dell’obiettivo di dimezzamento dei sinistri stradali di qui al 2020, che la Ue si è di nuovoimposta dopo che solo alcuni Stati – fra cui non c’è l’Italia – hanno già perseguito un dimezzamento nel 2001-2010.

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