Il quinto decreto attuativo del federalismo fiscale approda in Gazzetta Ufficiale. E il cantiere dei provvedimenti che renderanno operativi gli interventi tributari si mette all’opera: tra dpcm, dpr e decreti ministeriali sono decine gli atti normativi che dovranno riscrivere il funzionamento della macchina del fisco territoriale. Variegata la tempistica per la loro emanazione: alcuni sono pressoché immediati, come il dm che rimodulerà l’Ipt sulle auto rendendola proporzionale alla potenza (si veda ItaliaOggi di ieri), altri – la maggior parte – esplicheranno i propri effetti a far data dal 2013. È quanto dispone il dlgs n. 68 del 6 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011. Il provvedimento, tra l’altro, fornisce le linee guida per l’attuazione della compartecipazione degli enti locali all’Irpef, all’Irap e all’Iva, rivedendo i meccanismi delle addizionali e regolando i principi entro il quale potranno essere istituite le nuove tasse di scopo da parte di province e città metropolitane. Vediamo come. Irpef. A decorrere dal 2013 l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sarà rideterminata da un dpcm, che il governo dovrà emanare entro un anno dall’entrata in vigore del dlgs (e quindi entro il 26 giugno 2012). Le regioni a statuto ordinario potranno con propria legge aumentare o diminuire l’aliquota base dell’addizionale, pari, fino all’emanazione del predetto dpcm, allo 0,9%. La maggiorazione non potrà tuttavia superare lo 0,5 per l’anno 2013, l’1,1% per il 2014 e il 2,1% a far data dal 2015. Come norma transitoria viene previsto che, fino al 2013, le regioni che alla data del 27 maggio 2011 presentano un’addizionale Irpef superiore allo 0,9% non potranno operare aumenti (facendo salva, invece, la possibilità di ridurre l’aliquota fino al valore di base dello 0,9%). Ai fini di non complicare eccessivamente l’ordinamento tributario, gli scaglioni reddituali di riferimento dovranno essere quelli indicati dal Tuir. Iva. Le regioni a statuto ordinario avranno accesso a parte del gettito Iva. Per gli anni 2011 e 2012 l’aliquota di compartecipazione sarà calcolata in base alla normativa vigente. Dal 2013 in avanti la percentuale sarà invece fissata con dpcm, il quale dovrà anche illustrare nella relazione gli effetti finanziari generati dall’applicazione concreta del principio di territorialità, che tiene conto del luogo di consumo (ossia il luogo in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore). Irap. A partire dal 2013 ciascuna regione a statuto ordinario potrà deliberare con legge la riduzione dell’aliquota Irap, fino ad azzerarla, e disporre deduzioni dalla base imponibile. L’abbassamento non sarà tuttavia possibile se la maggiorazione dell’addizionale regionale all’Irpef è superiore allo 0,5%. Sul punto si ricorda che, in anticipazione del federalismo fiscale, l’articolo 40 del dl n. 78/2010 ha già previsto per le regioni del Mezzogiorno la facoltà di ridurre o azzerare l’Irap nei riguardi delle nuove iniziative produttive. Rc auto. A decorrere dal 2012 l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dai veicoli a motore (esclusi i ciclomotori) costituirà tributo proprio delle province. L’aliquota dell’imposta sarà pari al 12,5%, modificabile però dalle singole amministrazioni (non oltre i 3,5 punti percentuali). L’Agenzia delle entrate dovrà quindi approvare entro fine anno una modulistica ad hoc per consentire alle compagnie assicuratrici di evidenziare in dichiarazione gli importi annualmente versati alle province. Imposte di scopo. Arrivano le imposte di scopo per province e città metropolitane. Tali forme di prelievo saranno regolamentate da due dpr, che dovranno individuare i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali l’imposta potrà essere istituita. Energia elettrica e Irpef provinciale. Un dpcm stabilirà l’aliquota della compartecipazione provinciale all’Irpef applicabile a decorrere dal-l’anno 2012. Contemporaneamente verrà meno l’addizionale provinciale al-l’accisa sull’energia elettrica (ex articolo 52 del dlgs n. 504/1995): il relativo gettito finirà nelle casse erariali. Pertanto un dm dell’Economia dovrà stabilire il nuovo importo dell’accisa sull’energia elettrica.
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