Il decreto sviluppo (Dl 70/2011) semplifica anche la valutazione ambientale strategica (Vas), ma restano diversi punti aperti. Secondo la nuova disposizione – articolo 5, comma 1, lettera g) – gli strumenti attuativi conformi ai piani urbanistici già sottoposti a Vas, non necessitano della ripetizione di tale procedura valutativa. L’assoggettamento a Vas dei piani attuativi, in realtà, era già stato oggetto di dubbi e discussioni in passato, in quanto il Dlgs 152/2006 prevede l’applicazione di tale procedura a tutti i piani e programmi che comportano impatti significativi sul-l’ambiente, compresi quelli di pianificazione territoriale, senza distinzione tra Prg o piani esecutivi e attuativi. Non era mancato, dunque, chi avesse interpretato letteralmente la norma, chiedendo di applicare la Vas anche ai piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti. In quest’ultimo caso, tuttavia, si sarebbe posto un onere aggiuntivo a carico degli operatori privati (in termini di tempi e costi) con seri dubbi sulla validità strategica dello strumento applicato ad ambiti del territorio specifici e delimitati. Non a caso molte Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria), avevano ristretto l’ambito di applicazione della Vas, prevedendo in alcuni casi che tale procedura – con riferimento alla pianificazione territoriale – si applicasse solo ai Prg e alle loro varianti. La semplificazione contenuta nel Dl 70, dunque, sembrerebbe aderire all’orientamento espresso da alcuni legislatori regionali. Il chiarimento, tuttavia, apre lo spazio a ulteriori dubbi. Occorre, infatti, comprendere come debbano essere gestiti i piani attuativi conformi ai Prg che non siano stati preventivamente sottoposti a valutazione strategica. In tal caso, la nuova norma lascerebbe intendere che tali piani debbano essere necessariamente sottoposti a Vas, in quanto la norma ha espressamente indicato il caso di esclusione che deroga la previsione generale contenuta nel Dlgs 152/2006. Il punto è particolarmente sensibile se si considera che moltissimi piani regolatori oggi vigenti non sono stati assoggettati a valutazione strategica, in particolare tutti quei piani il cui iter di approvazione sia stato avviato prima del 31 luglio 2007, cioè prima dell’entrata in vigore della parte seconda del Dlgs 152/2006 (salvi i casi in cui le leggi regionali – per esempio la Lombardia – avessero recepito anticipatamente la direttiva 42/2001/CE). In tutti questi casi, il piano attuativo – secondo l’interpretazione sistematica della norma in esame – dovrebbe essere sottoposto a Vas. Peraltro, si porrebbe anche l’ulteriore problema di comprendere se le eventuali deroghe al campo di applicazione della valutazione strategica introdotte dalle diverse leggi regionali possano ritenersi ancora valide o debbano essere disapplicate in quanto in contrasto con la disciplina nazionale. L’articolo 35 del Dlgs 152/2006 contiene una specifica e complessa disposizione transitoria e di coordinamento tra la disciplina nazionale e quella regionale, secondo cui la norma regionale deve adeguarsi a quella nazionale (in sede di prima applicazione dell’articolo 35 era previsto un periodo transitorio di 12 mesi). In mancanza, si applicano solo le disposizioni regionali compatibili. Esiste, dunque, il rischio che molti piani attuativi che verranno presentati nei prossimi mesi debbano essere necessariamente sottoposti a Vas anche nel caso in cui le Regioni abbiano disposto diversamente. Quindi, la semplificazione dettata dal Dl 70 assume rilievo per il futuro, quando i Comuni avranno aggiornato i propri Prg anche attraverso il processo di Vas, ma non sposta il problema per il presente. Anzi, in molti casi, potrebbe anche creare un aggravio del procedimento per gli operatori privati. È, dunque, auspicabile che, in sede di conversione, il legislatore chiarisca l’effettiva portata della semplificazione e l’eventuale prevalenza della nuova disposizione rispetto alla disciplina regionale.
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