Nella spesa del personale anche le società partecipate

Corte dei conti. I criteri per il bilancio

Il Sole 24 Ore
23 Maggio 2011
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Il rebus delle spese di personale delle società degli enti locali rappresenta una vera e propria mina vagante. Secondo un orientamento consolidato della Corte dei Conti la spesa di personale sostenuta dalle società partecipate deve essere considerata insieme a quella sostenuta dagli enti. Il tema è stato rilanciato dalle sezioni riunite con il parere 27/2011 secondo il quale nella quantificazione della spesa di personale non si devono considerare solo quelle contenute nell’intervento I in quanto «non può essere sottaciuto» che la modalità di gestione dei servizi e quindi i processi di esternalizzazione incidono in modo sostanziale: limitarsi al bilancio dell’ente può risultare non equo. In caso contrario si incentiverebbe un progressivo affidamento all’esterno dei servizi con finalità sostanzialmente elusive dei vincoli di finanza pubblica. Per questo si rende «necessario accedere ad una nozione più ampia di spesa di personale, che vada oltre la rappresentazione in bilancio e tenga conto (?) della spesa del personale impiegato in organismi esterni». Questi concetti non devono essere applicati solo alla riduzione della spesa di personale ma anche al rapporto tra spesa di personale e spesa corrente. Sempre rimanendo nell’ambito delle sezioni riunite, concetti del tutto analoghi sono contenuti nel parere 3/2011 in materia di Unioni di Comuni, Comunità montane e Consorzi. Per quanto attiene alle società in house a totale capitale pubblico, basta citare la Corte dei Conti Campania (parere 98/2011) quando ribadisce che «sono da considerarsi sostenute direttamente dall’ente locale le spese di personale iscritte nel bilancio della società pubblica in house, tanto nel caso di partecipazione unica totalitaria, quanto nel caso di compartecipazione plurisoggettiva». La sostanziale assenza di un quadro normativo preciso “legittima” gli enti ad adottare comportamenti più inclini alla soluzione dei problemi contingenti correlati alla gestione dei servizi che non alle osservazioni degli organi di controllo, anche se la partita è decisiva perché il mancato rispetto dei vincoli sul personale blocca le assunzioni e le integrazioni del fondo. Evidentemente la variabile “società partecipate” è decisiva.

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