Il Comune perde forza sulla riscossione coattiva

Decreto Sviluppo. Dopo gli emendamenti, in vista dell’addio di Equitalia a fine 2011

Il Sole 24 Ore
20 Giugno 2011
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La riforma della riscossione locale su cui si pronuncerà domani il Parlamento prova a chiudere, in un senso inaspettato, una vicenda che cerca una definizione da anni. E crea indubbi problemi ai Comuni. Bisogna risalire all’articolo 3, comma 25, del Dl 203/2005, con cui veniva previsto il passaggio della riscossione delle Entrate degli enti locali alla gestione diretta o al mercato dei soggetti privati iscritti nell’albo previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/97. Fino all’entrata in vigore di questo decreto, la riscossione delle due entrate maggiori dei Comuni, la Tarsu e l’Ici, era gestita dal Servizio nazionale della riscossione, i cosiddetti concessionari, in regime di monopolio e con aggi elevati. Solo per i tributi minori e le altre entrate era possibile la gestione diretta o l’affidamento ai soggetti iscritti all’albo. Il Dlgs 446/97 apriva anche sul “fronte” Ici e Tarsu, ma come facoltà e non come obbligo. Solo con la riforma del 2005 veniva prevista, allo scadere di un periodo di regime transitorio, fissato prima al 31 dicembre 2010 e poi prorogato di un anno, la fine della riserva di scelta a favore del sistema nazionale della riscossione, cioè di Equitalia Spa. Era logico aspettarsi che durante il quinquennio si mettesse mano agli strumenti della riscossione per consentire ai Comuni e agli operatori privati iscritti all’albo di poter svolgere la funzione in maniera semplice e efficiente. Invece non è successo nulla, anzi non si è data alcuna attuazione alle norme che avrebbero dovuto consentire a tutti questi soggetti di poter operare. Con gli emendamenti proposti al decreto Sviluppo si sancisce non solo il distacco da Equitalia Spa, che sembrerebbe anche non poter partecipare ad eventuali gare, ma pure la quasi impossibilità di effettuare la riscossione coattiva. Oltre alla difficoltà di accesso alle informazioni per effettuare l’attività esecutiva (di cui si parla nell’articolo sotto), va ricordato che lo strumento per riscuotere è sempre l’ingiunzione fiscale ex Rd 639/1910, provvedimento centenario con problemi riguardo ai termini di impugnazione, a quelli di decadenza degli effetti, al termine entro cui va fatto il pagamento, e all’efficacia ai fini di azioni esecutive e cautelative. Un altro aspetto problematico è costituito dal “funzionario della riscossione”, previsto dall’articolo 4, comma 2 septies del Dl 209/2002. Infatti, i Comuni si devono dotare di questa figura per poter attivare le azioni esecutive. Un soggetto che deve essere in possesso dei requisiti dell’ufficiale di riscossione, secondo quanto previsto dall’articolo 42 del Dlgs 112/99. Per ottenere i requisiti è necessario superare un esame: ebbene, di sessioni di esame, con previsione almeno biennale, nel corso degli ultimi otto anni ce n’è stata una sola, che ha richiesto, con numerosi rinvii, circa quattro anni per essere portata a termine. Allo stato attuale, dunque, i Comuni non possono pensare di poter organizzare la riscossione coattiva a partire dal 1° gennaio 2012, in quanto mancano i presupposti per farlo, e lo stesso discorso vale per gli operatori privati iscritti all’albo. Oltretutto, un ulteriore ostacolo alla gestione della riscossione proviene dalla procedura defatigante e costosa per l’attività esecutiva per i debiti inferiori ai 2mila euro. Per i Comuni circa il 98% delle quote poste in riscossione è inferiore a tale cifra. Si bloccherebbe la maggior parte delle attività esecutive, con il crollo dei già non molto incoraggianti risultati della riscossioni coattive. Un danno stimabile in due o tre miliardi di euro all’anno, e destinato a crescere; infatti, è probabile che la maggior parte dei debitori, rendendosi conto che la riscossione coattiva è praticamente ferma, comincerà a non pagare più.

Problemi aperti

La riscossione coattiva dei Comuni secondo gli emendamenti al decreto Sviluppo

01 | IL DISTACCO Distacco da Equitalia Spa, che sembrerebbe anche non poter partecipare a eventuali gare

02 | LE INFORMAZIONI Difficoltà di accesso alle informazioni. I riscossori privati e le società miste non avranno la possibilità di accesso “privilegiato” alle informazioni necessarie per effettuare la riscossione coattiva e gestire le attività esecutive

03 | ITER DIFFICILE Procedura costosa e lunga per l’attività esecutiva riguardante i debiti inferiori ai 2mila euro (che per i Comuni costituiscono circa il 98% delle quote poste in riscossione)

04 | GLI STRUMENTI I riscossori privati e le società miste non potranno utilizzare strumenti come il fermo auto e l’accesso diretto al pignoramento di beni mobili (compresi stipendio o crediti) presso terzi. Potranno solo far conto sulle procedure previste dal Rd 639/1910, inutilizzate da oltre vent’anni, e cioè il pignoramento mobiliare e immobiliare. Iter lunghi e onerosi.

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