Spesometro al via per negozianti e artigiani. Da domani, 1° luglio, i commercianti al minuto e tutti i prestatori di servizi che certificano i corrispettivi con ricevute e scontrini fiscali dovranno monitorare le operazioni il cui prezzo, Iva inclusa, sia di ammontare uguale o superiore a 3.600 euro, identificando il cliente e conservando con cura le relative informazioni per trasferirle qualche mese dopo (se non un anno dopo) nelle comunicazioni da inviare all’agenzia delle Entrate. Il monitoraggio delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2011, sarà riepilogato entro il 30 aprile 2012 in una comunicazione da inviare alle Entrate (i tracciati record della comunicazione sono stati modificati dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 21 giugno). Il nuovo obbligo è già entrato in vigore dal 1° gennaio 2010, ma solo da domani sarà operativo anche con riferimento agli operatori che usano scontrini e ricevute fiscali. Se questi operatori, per prassi aziendale o per richiesta del cliente, abbiano emesso fatture in luogo di ricevute e scontrini, dovranno monitorare le operazioni già dal 1° gennaio 2010. In questo caso, e solo limitatamente a tali operazioni, la soglia non è di 3.600 euro, ma per il 2010 di 25mila euro e per il 2011 di 3mila euro (si veda, per questo aspetto, oltre alla circolare 24/E/2011, la lettera inviata a Federturismo dall’agenzia delle Entrate il 28 giugno scorso). L’estensione dell’obbligo impatta direttamente sulle procedure di vendita dei singoli negozi, complicando non poco le regole da seguire sia per identificare il cliente sia per conservare le informazioni acquisite che dovranno essere, poi, a distanza di molti mesi, riepilogate nelle comunicazioni. Queste complicazioni sono attenuate dal fatto che il limite di 3.600 euro esclude una serie di piccole operazioni che non raggiungono la soglia. Un primo problema che si pone è quello dell’identificazione del cliente: il commerciante che si accorge che l’acquisto del cliente supera l’importo di 3.600 euro deve cominciare a preoccuparsi dei dati che deve acquisire. Le ultime pronunce del l’Agenzia hanno ribadito il fatto che i commercianti al minuto devono, in riferimento al cliente persona fisica nazionale, acquisire il codice fiscale e gli altri elementi identificativi. Per i clienti non residenti, dovrà invece acquisire: – per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo, il sesso, la data di nascita e il domicilio fiscale; – per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale; – per società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, oltre ai dati di identificazione della struttura, anche il cognome e il nome, il luogo, il sesso, la data di nascita e il domicilio fiscale di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Già l’acquisizione di queste informazioni potrebbe non essere facile, specialmente se non esiste una diretta collaborazione del cliente. Si pensi al cliente giapponese o cinese o russo che entrando in una gioielleria italiana si sente rivolgere, dopo le rituali domande dirette alla vendita del bene prescelto o da scegliere, una serie di quesiti relativi alla sua identificazione. Proprio in coerenza con la necessità di ottenere le informazioni, il provvedimento dell’Agenzia ? così legittimando l’autorità dell’esercente in relazione alla richiesta di informazioni sensibili ? prevede che, per le operazioni non soggette a fatturazione, il committente o cessionario è tenuto a fornire tutti i dati identificativi richiesti, senza possibilità, dunque, di opporre rifiuto. Un ulteriore problema, in assenza di una procedura informatizzata, che in questi primi giorni potrebbe mancare, è la conservazione delle informazioni acquisite, che dovranno, poi, entrare nella comunicazione alle Entrate. Il problema si pone, perché l’acquisizione dell’informazione e la sua conservazione spettano al titolare del negozio o dell’attività. Pertanto, almeno in prima battuta, sarà necessario predisporre, a favore del commerciante, uno spazio virtuale sulla rete o un registro su cui le informazioni acquisite possano essere trascritte per poi essere usate a distanza di mesi nella compilazione della comunicazione.
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