Messo in discussione il dogma della riduzione della spesa di personale. A fronte della possibilità di reinternalizzare un servizio, con conseguente oggettivo risparmio in termini di costi, si può giustificare un aumento della spesa per i dipendenti? Il problema è stato posto dal comune di Porto Mantovano alla Corte dei conti Lombardia, la quale, pur cavalcando una soluzione favorevole all’ente locale, rimette la questione alle Sezioni Riunite. Il presupposto viene identificato in una situazione considerata ottimale dal punto di vista della gestione del personale, cioè un rapporto fra spesa di personale e spesa corrente che si aggira attorno al 22% e un rapporto fra dipendenti e residenti pari a 1 ogni 400 circa. Dati alla mano, il Comune dimostra che riportare all’interno un’attività, prima esternalizzata, comporta maggiori costi a livello di personale, ma l’incremento viene assorbito da minori oneri in termini di uscite per servizi, con una differenza di gran lunga a favore del comune. La Corte lombarda osserva come le disposizioni sulla riduzione della spesa di personale non rappresentano mere indicazioni, ma devono essere considerate veri e propri vincoli, che si inseriscono in quel coordinamento della finanza pubblica, previsto dal l’articolo 119 della Costituzione. D’altro canto, però, i giudici contabili non si nascondono che i principi di economicità e di efficacia non rappresentano solo criteri che devono guidare le scelte discrezionali della pubblica amministrazione, ma devono essere considerati elementi che caratterizzano la legittimità del l’azione amministrativa, di cui l’autorità giudiziaria può ben chiederne conto. Si colloca, quindi, in quell’alveo del buon andamento tutelato dall’articolo 97 della Costituzione. Già in altra occasione, le Sezioni riunite hanno sottolineato che sulla spesa di personale è necessaria un’analisi molto più dettagliata per arrivare a una quantificazione più precisa. Il coordinamento delle diverse esigenze tutelate dalla stessa Costituzione diventa sempre più complesso se si considera anche il principio dell’autonomia organizzativa degli enti territoriali previsto dal l’articolo 114. In altri termini, la Corte si chiede se l’efficienza, l’efficacia e l’economicità non costituiscano un confine invalicabile anche per le esigenze di finanza pubblica, che si reggono sui tagli alla spesa storica. Le argomentazioni risultano estremamente convincenti, anche se la Corte non ha affondato il colpo, in quanto una crepa del sistema potrebbe aprire il campo a comportamenti elusivi che possono realmente mettere in crisi i delicati equilibri dei conti pubblici.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento