Non è solo la mini-riforma della riscossione, fra le regole del Dl Sviluppo, a mettere a rischio le entrate dei Comuni. Tra le molte norme contenute nella versione definitiva, convertita nella legge 106/2011, c’è anche una modifica, abbastanza confusa, alle procedure di riconoscimento di ruralità di fabbricati e al loro accatastamento. L’idea di base è quella di un accatastamento in sanatoria nelle categorie A/6, per le abitazioni, e D/10, per gli immobili stru-mentali, ai fabbricati rurali per riuscire finalmente a esentarli dall’Ici, ma il rischio è che gli effetti siano più ampi e diversi, con tutte le conseguenze del caso in termini di imposta locale. La norma, infatti, prevede che per riconoscere la ruralità «ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 557/93 … i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale». Sembra quindi da un lato che per avere il riconoscimento della ruralità prevista dall’ articolo 9 della legge 557/93 occorra mettere in piedi una nuova procedura, che prevede la presentazione di una domanda e dell’autocertificazione del possesso dei requisiti, riguardo all’immobile di riferimento, da almeno cinque anni, in maniera continuativa. L’aspetto paradossale è che la norma dice che l’interessato «può», e non «deve». Inoltre la regola, pur non consentendo interpretazioni alternative, non individua la procedura che dovranno seguire coloro che acquisiranno i requisiti dopo il 30 settembre, o che acquisiranno dopo tale data il possesso dei requisiti richiesti per cinque anni in maniera continuativa. Da un lato sembra che il legislatore, per rendere più gravoso il riconoscimento della ruralità di un fabbricato ai sensi del Dlgs 557/93, richieda all’interessato il possesso dei requisiti per almeno cinque anni continuativi, l’ottenimento della variazione dell’accatastamento nelle categorie proprie e la sottoposizione al controllo dei requisiti da parte del Territorio. Dall’altro la mancanza di una procedura per coloro che vorranno usufruire del riconoscimento di ruralità dopo il 30 settembre rende difficile la comprensione della logica della norma. Probabilmente il legislatore ha inserito questa modifica senza valutarne l’impatto, e pensando solo di costringere il Territorio a modificare il classamento di tutti i fabbricati in possesso dei requisiti previsti per almeno cinque anni. Una sorta di «maxi-sanatoria» per un gruppo ampio di beneficiati, ma per coloro che arriveranno dopo non è previsto nulla. L’agenzia del Territorio aveva chiarito, con la nota 10933/2010, gli ambiti diversi in cui operavano la legislazione catastale ai fini del classamento dei fabbricati rurali A/6 e D/10 e la normativa per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali dei fabbricati, affermando l’impossibilità di far confluire automaticamente i fabbricati riconosciuti rurali ai fini del Dlgs 557/93 nelle categorie A/6, se abitazioni, e D/10, se fabbricati strumentali. Non è chiaro come, con la nuova normativa, l’agenzia del Territorio potrà controllare il possesso per cinque anni continuativi dei requisiti di ruralità e procedere al classamento in A/6 o D/10 senza tenere conto della normativa catastale, che non sembrerebbe abrogata, e che quindi funge da legislazione concorrente. Quel che è certo, è che i Comuni riceveranno una cospicua perdita di gettito Ici, nonostante la relazione di accompagnamento lo escluda.
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