Ampia libertà di manovra ai regolamenti comunali che disciplinano l’imposta di soggiorno, istituita dal Dlgs 23/2011 e dovuta per il pernottamento in strutture turistiche. Resta da chiarire la natura giuridica del rapporto fra Comune e operatore turistico. Secondo quando stabilito dall’articolo 93 del Tuel, il tesoriere e ogni altro agente contabile che maneggi pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti. Si ritiene che l’albergatore possa essere qualificabile come agente della riscossione, nel qual caso a lui farebbero capo obblighi e responsabilità ex articolo 233 del Tuel. Poiché l’imposizione tributaria è soggetta a riserva di legge, difficilmente sembra invece che le funzioni dell’operatore turistico possano essere ricondotte a quelle del sostituto o del responsabile d’imposta. La disciplina fiscale (articolo 64, Dpr 600/73) definisce il sostituto come il soggetto che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, mentre il responsabile è colui che è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni riferibili a questi. Il sostituto d’imposta, quindi, si sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l’amministrazione finanziaria. La sua figura è legata alla necessità di agevolare il controllo sui percettori di determinate categorie di reddito tassate con il sistema della ritenuta alla fonte. Al sostituto è generalmente consentito di operare la rivalsa tramite ritenuta alla fonte. Diversa è la funzione del responsabile di imposta, che assume la veste di coobbligato del debitore principale. Egli risponde del pagamento del tributo in aggiunta al soggetto passivo assumendo una responsabilità sussidiaria e di garanzia verso l’am-ministrazione finanziaria.
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