Pagamenti, blocco più forte

Riscossione. Una nuova circolare della Ragioneria sui versamenti dovuti dalla «Pa» ai privati

Il Sole 24Ore
28 Settembre 2011
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Nuovo giro di vite sul blocco dei pagamenti della Pa sopra i 10mila euro. Anche se il credito deriva da una sentenza o da un provvedimento esecutivo, l’amministrazione debitrice dovrà sempre procedere al controllo preventivo con Equitalia e verificare se il creditore ha in sospeso con l’Erario il pagamento di cartelle esattoriali. Nel caso di somme assegnate dal giudice dell’esecuzione la procedura di verifica dovrà essere effettuata, ma nei confronti del creditore assegnatario e non di quello originario. Il blocco dei pagamenti, invece, non scatta in caso di contributi e finanziamenti alle imprese. Ma a una condizione ben precisa: i trasferimenti devono essere effettuati in relazione a specifiche disposizioni di legge o in virtù dell’esecuzione di progetti cofinanziati dall’Unione europea. Sono questi, in estrema sintesi, i nuovi chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato diramati ieri con la circolare n. 27/Rgs del 23 settembre scorso. La circolare – che di fatto, con le due precedenti del 28 luglio 2008 n. 22/Rgs e dell’8 ottobre 2009 n. 29/Rgs, completa il quadro dei chiarimenti sul nuovo articolo 48-bis del Dpr 602/73 – interviene anche sulla verifica successiva delle eventuali irregolarità commesse dalle pubbliche amministrazioni in caso di mancata applicazione della verifica preventiva. Una sorta di scrematura per evitare, in alcune situazioni, inutili interventi dei giudici contabili. La Ragioneria, dunque, interviene in primo luogo sulla possibilità che il blocco del pagamento possa operare anche nel caso in cui l’obbligazione della Pa non nasca da un contratto bensì da un altro atto conforme ai principi dell’ordinamento giuridico. In sostanza, come spiega la ragioneria, può accadere che l’obbligazione al pagamento derivi, pur in assenza di un contratto scritto, da un risarcimento per fatto illecito o per pagamenti indebiti o per responsabilità precontrattuale, solo per citare alcune ipotesi contemplate dal Codice civile. Premesso, dunque, che un provvedimento definitivo di condanna della Pa al pagamento di una somma pecuniaria può essere effettuato anche con «una compensazione tra il debito e l’eventuale credito dell’amministrazione nei confronti dello stesso beneficiario», la Ragioneria conclude che anche in presenza di una sentenza passata in giudicato l’amministrazione è tenuta alla verifica preventiva con Equitalia e all’eventuale blocco del pagamento. Sul fronte dei trasferimenti alle imprese sotto forma di incentivi, la Ragioneria ricorda che le amministrazioni dovranno procedere a una valutazione caso per caso. E l’obbligo della verifica preventiva con Equitalia decade davanti al fatto che l’incentivo erogato alle imprese risulta finalizzato «al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per il soddisfacimento del benessere della collettività». Come dire che l’interesse pubblico in questi casi prevale sempre sulle procedure di verifica delle eventuali posizioni debitorie dell’impresa. Infine, in attesa che Equitalia nel suo portale inserisca dal prossimo anno una procedura automatica di controllo sulle verifiche effettuate dalle amministrazioni, la Ragioneria individua un percorso rapido per i controlli successivi di eventuali inosservanze degli obblighi di verifica delle singole amministrazioni. Con un modello allegato alla circolare, l’amministrazione interessata potrà interpellare Equitalia per verificare se il creditore sia ancora inadempiente con l’Erario. In questo modo l’eventuale intervento della procura della Corte dei conti per i mancati controlli dei dirigenti incaricati andrà a colpo sicuro.

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