E’ arrivata la prima interpretazione, estensiva, sul corretto calcolo del rapporto tra spese di personale e spese correnti per gli enti locali dopo che il Dl 98/2011 ha richiesto l’inserimento dei valori delle società partecipate. Una percentuale al di sopra del 40% impedisce qualsiasi tipologia di assunzione. La Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 479/2011 ha avuto affrontato il nodo della tipologia di società coinvolte nel calcolo circoscrivendo il perimetro del consolidamento. Sono oggetto della norma tutte le società controllate da enti locali che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica, oppure che svolgano servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (a prescindere dall’affidamento diretto), oppure che svolgano attività strumentali (an-ch’esse a prescindere dall’affidamento diretto). Il problema posto dal Comune di Osio Sotto mirava anche a puntualizzare un aspetto incerto, ovvero se l’obbligo di calcolo complessivo è da intendersi riferito alle sole spese del personale sostenute dalla partecipata per i centri di costo relativi ai servizi gestiti in house o anche agli altri servizi gestiti dalla stessa in forma autonoma. Non è infatti raro che le società, una volta costituite, forniscano attività anche per il libero mercato. La conclusione è quella a maggior tutela dei conti della finanza pubblica. L’attività di una società interamente partecipata sia essa affidataria diretta di servizi pubblici locali a rilevanza economica, o svolga servizi pubblici locali privi di tale rilevanza o attività strumentali – è imputata nel suo complesso all’ente locale socio totalitario anche in relazione ai centri di costo (e relativi servizi) “autonomi”. Si attendono ora istruzioni sulle modalità di trasformazione dei dati contabili delle società nei dati finanziari degli enti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento