Le irregolarità nelle verifiche fiscali non vanno segnalate subito alla Corte

Italia Oggi
29 Settembre 2011
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Le irregolarità che dovessero sorgere nel procedimento di verifica dell’insussistenza di cartelle pendenti a carico di chi percepisce un pagamento da parte della p.a. (ex art. 48 bis dpr n. 602/73), prima di essere inoltrate alla procura della Corte dei conti, devono essere segnalate alla stessa amministrazione procedente per i necessari chiarimenti. Infatti, l’eventuale irregolarità potrebbe alla fine concretizzarsi in un mero inadempimento procedurale che, anche se rilevante dal punto di vista disciplinare, è comunque privo di conseguenze negative per le casse erariali. Lo si rileva dalla circolare della ragioneria generale dello stato n.27/2011 (si veda ItaliaOggi del 28 settembre) che fa luce sul trattamento delle irregolarità che dovessero sorgere nella verifica del corretto iter procedurale previsto dalla norma sopra citata. Secondo la Rgs, in casi di irregolarità è necessario, prima di procedere alla segnalazione alla procura della Corte dei conti, che si avvii un percorso con l’amministrazione interessata, che sia finalizzato ad acclarare o ad escludere i presupposti per l’avvio di un danno erariale. La Rgs infatti cita, a tal fine, quanto riportato da una nota del procuratore generale della Corte dell’agosto 2007, secondo cui è escluso il dovere di denuncia «per fatti aventi solo una potenzialità lesiva» ma dove si sottolinea il fatto che «alle amministrazioni è sempre richiesta una vigile attenzione, così da apportare le correzioni che evitino il danno». Pertanto, quando il soggetto deputato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dovesse rilevare l’omissione della verifica ex art.48 bis del dpr n. 602/73, deve inoltrare all’amministrazione (entro un termine che viene fissato, di regola, in dieci giorni) un accertamento «ora per allora» per scoprire se le conseguenze dell’omissione abbiano o meno compromesso, per l’agente della riscossione, la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase. A tal fine, la stessa circolare mette a disposizione un modello base con cui l’amministrazione potrà «colloquiare» con Equitalia. Solo nel caso in cui l’inadempienza era già esistente e perduri ancora, i soggetti tenuti all’obbligo di denuncia dovranno trasmettere il carteggio alla magistratura contabile. Allo stesso modo, dovranno essere segnalate alla Corte le amministrazioni che non procedano alla predetta verifica con Equitalia, a causa della sua condotta palesemente omissiva.

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