No al conto terzi nell’affidamento in house

Antitrust

Italia Oggi
7 Ottobre 2011
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Illegittimo l’affidamento in house, a una società strumentale interamente partecipata da una regione, di attività di supporto al responsabile del procedimento, di alta sorveglianza e di Pcm (project construction management) che non abbiano carattere istituzionale e che soprattutto siano a beneficio di un altro soggetto pubblico (un’altra Regione). È quanto ha affermato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere (prot. n. 47798) del 6 settembre 2011, emesso ai sensi dell’articolo 22 della legge 287/90 e concernente la convenzione stipulata fra la Regione Calabria, quattro Asl calabresi, la Regione Lombardia e la Ilspa concernente la realizzazione di quattro presidi ospedalieri, Vibo Valentia, Piana di Gioia Tauro, Sibaritide e Catanzaro). In particolare l’Antitrust ritiene in violazione dell’articolo 13 della legge 248/2006 l’affidamento in via diretta alla Ilspa dell’attività di supporto al Rup e di Pcm e alta sorveglianza per la fase realizzativa degli interventi, considerato che la Ilspa, fa parte del sistema regionale della Lombardia ed è una società strumentale della Regione lombarda (che ne detiene la totalità del capitale). In relazione alla natura della società affidataria l’Antitrust, nel parere trasmesso al Presidente della Regione Calabria, evidenzia come tale società avrebbe potuto svolgere in house soltanto attività di valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della regione lombarda e soltanto a favore della regione Lombardia. Viceversa, l’Autorità per la concorrenza e il mercato pone in luce come la convenzione si concretizzi «in un affidamento diretto alla Ilspa di attività che lungi dal consistere nella produzione di beni e servizi strumentali all’attività istituzionale della regione Lombardia, vanno a beneficio di un altro soggetto pubblico», cioè il commissario delegato all’emergenza socio-economico-sanitaria nella Regione Calabria, in violazione dell’articolo 13 della legge 248/2006 che fa divieto alla società strumentale di rendere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privato.

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