Comuni con meno di 1.000 abitanti, niente assessori e niente giunte. La non felice formulazione dell’articolo 16 del dl 138/2011, convertito in legge 148/2011, che riguarda la ridefinizione della struttura ordinamentale dei piccolissimi comuni sta destando alcuni problemi interpretativi. La norma è chiaramente rivolta a dire addio ai comuni «polvere» per risparmiare risorse ed assicurare la presenza di enti locali solo entro bacini di popolazione tendenzialmente di almeno 5.000 abitanti.
Il problema è dato dalla circostanza che il legislatore non se l’è sentita di adottare la decisione più chiara e semplice: disporre l’obbligatoria fusione dei piccoli comuni con quelli confinanti, entro un determinato lasso di tempo. Al contrario, ha introdotto una forma speciale di unione di comuni, che deroga in parte alle disposizioni dell’articolo 32 del dlgs 267/2000, prevedendo connotati ordinamentali a dir poco confusi. Gli equivoci derivano dalla lettura combinata dei commi 1 e 16 dell’articolo 16 della manovra estiva bis. Il comma 1 dispone che, allo scopo di contribuire agli obiettivi di finanza pubblica e per razionalizzare gli assetti ordinamentali, i «comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni». A completamento di tale disposizione, il successivo comma 9 tenta di chiarire che l’obbligo scatta «a decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo». In questo caso «nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco e il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto». Il comma 16, tuttavia, prevede che se alla data del 13 agosto 2012 i comuni con meno di 1.000 abitanti gestiscano tutte le funzioni e servizi non mediante un’unione, bensì attraverso convenzioni con altri comuni, «l’obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione», cioè non occorre entrare a far parte dell’unione. Si può, dunque, immaginare che i comuni con meno di 1.000 abitanti che non entrino nell’unione conservino, in conseguenza di ciò, la giunta comunale e gli assessori. A smentire, tuttavia, la fattibilità di questa «scappatoia» per mantenere in piedi le giunte anche nei mini enti è il comma 17, sempre dell’articolo 16 della manovra estiva-bis, il quale stabilisce quanti siano i componenti degli organi collegiali di governo dei comuni fino a 10.000 abitanti. Ebbene, tale norma indica espressamente il numero degli assessori per i comuni con popolazione compresa nelle fasce da 1.000 a 3.000 abitanti (6 consiglieri più il sindaco e massimo due assessori); da 3.000 a 5.000 abitanti (7 consiglieri più il sindaco e 3 assessori); da 5.000 a 10.000 abitanti (10 consiglieri più il sindaco e 4 assessori). Ma, per i comuni fino a 1.000 abitanti il comma 17 si limita a stabilire che «il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri», senza fare lontanamente cenno al numero massimo di assessori. Essendo il comma 17 la disposizione deputata a fissare i componenti degli organi di governo a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge 148/2011, si deve concludere che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non potranno più avere la giunta comunale, anche laddove non aderissero alle unioni di comuni. La previsione del comma 9, secondo cui decadono di diritto le giunte in carica dei comuni che aderiscono alle unioni non ha lo scopo di assicurare simmetricamente che qualora gli enti «sfuggano» alle unioni, per loro le giunte restino operanti. Semplicemente, se ancora in carica, non decadono di diritto, visto che non si costituisce l’unione. Tuttavia, una volta che il comune con meno di 1.000 abitanti va ad elezioni, in applicazione del comma 17 non potrà più disporre di assessori e giunta.
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