Rifiuti, intermediari con Iva soft

Se non c’è detenzione si applica l’aliquota ridotta (10%)

Italia Oggi
4 Novembre 2011
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Regime Iva del servizio di intermediazione senza detenzione dei rifiuti. La figura dell’intermediario senza detenzione del rifiuto viene individuata dalla dottrina come l’anello di congiunzione tra gli attori principali di un ciclo di gestione del rifiuto, ovvero il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario finale (smaltitore o recuperatore); lo stesso, più precisamente, si adopera per assicurare al produttore la collocazione migliore, anche sotto il profilo economico, del carico di rifiuti da avviare a smaltimento o a recupero, con espletamento di tutti gli adempimenti ambientali previsti dalla legge, solitamente fornendo anche un supporto di tipo consulenziale. Ciò che più rileva è che tale soggetto opera senza mai entrare in contatto materiale con il carico di rifiuti, cioè senza la detenzione degli stessi.
Dal punto di vista Iva, il punto 127-sexiesdecies) della Tabella A parte III del dpr 26 ottobre 1972 n. 633 prevede di assoggettare ad aliquota del 10% «le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6 (definizioni), comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7 (classificazione), comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione». Il dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. T.u. ambientale) ha abrogato il suddetto dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, riprendendo tuttavia integralmente gli articoli 6 e 7 di quest’ultimo con gli articoli n. 183 «Definizioni» e n. 184 «Classificazione».
In materia di corretta applicazione del suddetto 127-sexiesdecies, è intervenuta l’Agenzia delle entrate, la quale, con la Risoluzione del 12/09/2007, n. 250, ha operato una ricognizione della normativa applicabile a fronte delle modifiche intervenute alla normativa ambientale concludendo che i riferimenti al dlgs 22/1997, abrogato, devono intendersi riferiti alla nuova normativa rifiuti introdotta dal dlgs n. 152/2006.
In materia ambientale è intervenuto, in seguito, il dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, entrato in vigore a partire dal 25 dicembre 2010, il quale ha apportato rilevanti modifiche alla parte quarta rifiuti e bonifiche del suddetto dlgs 152/2006, ai fini del recepimento della direttiva europea rifiuti 2008/98/Ce.
Dal punto di vista normativo, il citato dlgs n. 205/2010, con l’art. 10, ha riformulato profondamente l’art. 183 del dlgs n. 152/2006 (c.d. T.u. ambientale), inserendo alla lettera l) la definizione di «intermediario» dei rifiuti, delineandolo come «qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti».
Rilevante è sicuramente anche la modifica apportata, sempre dallo stesso provvedimento sopra citato, alla definizione di «gestione» del rifiuto, identificata alla lettera n) come «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario».
Con riferimento al trattamento Iva dell’attività di servizio posta in essere da parte di un intermediario che non acquisisca la detenzione giuridica del rifiuto, si rileva che, prima della modifica operata dal dlgs n. 205/2010, la vecchia formulazione dell’articolo 183, comma 1, del T.u. ambientale nel definire la «gestione» del rifiuto non faceva alcun riferimento alla figura dell’intermediazione senza detenzione (la norma definiva come gestione «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura»), con conseguente inapplicabilità dell’aliquota Iva al 10% e obbligo di fatturazione Iva al 20%.
Per effetto delle modifiche normative intervenute nel corso del 2010, seguendo il medesimo criterio interpretativo adottato dalla citata Risoluzione n. 250/2007, si ritiene che il rinvio all’art. 6, comma 1, lettere d), l) e m) del dlgs n. 22 del 1997, relativo alle definizioni di attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo debba ora intendersi operato all’artt. 183, comma 1, lettere n), aa) e bb) del dlgs n. 152/2006, come modificato dal dlgs n. 205/2010.
In virtù di quanto sopra riferito, si ritiene pertanto che, a partire dal 25 dicembre 2010, la fatturazione di tutte le prestazioni di gestione di rifiuti previste dalla vigente normativa, ivi compresa l’attività di intermediazione senza detenzione, possa beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%, purché ovviamente le stesse prestazioni abbiano per oggetto i rifiuti urbani individuati all’art. 184, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006 e i rifiuti speciali indicati alla lettera g) dell’art. 184, comma 3, del dlgs n. 152 del 2006.

 

 

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