La competenza “breve”, la revisione dei residui e il continuo innalzamento dell’asticella sul patto di stabilità interno impongono oggi più che mai una costruzione e una gestione molto attenta dei bilanci locali. La programmazione del prossimo bilancio diventa strategica per tutte le amministrazioni locali e regionali, per consentire, nei pochi mesi ancora a disposizione, di rendere agevole il percorso che porta all’adozione della nuova contabilità. Se oggi il bilancio di previsione non riesce a dare immediatamente conto dell’influenza che la programmazione subisce dai vincoli di finanza pubblica, da domani non sarà più così. Con il nuovo principio di competenza finanziaria, gli stanziamenti in bilancio della spesa in conto capitale rappresenteranno il valore delle obbligazioni giuridiche che scadono e, in ultima istanza, dei pagamenti autorizzati per l’esercizio. La parte significativa di tali stanziamenti sarà finanziata con il fondo pluriennale vincolato (si veda l’articolo sopra) derivante dalle opere già finanziate e i cui impegni non sono ancora giunti a scadenza. Tale fondo agisce come l’avanzo di amministrazione: è un aggregato non rilevante ai fini della determinazione del saldo utile per il rispetto del patto di stabilità interno e finanzia una spesa che, al contrario, risulta rilevante. Gli stanziamenti della spesa per investimenti, infatti, non potranno superare i pagamenti ammessi dai vincoli del patto, poiché, oltre e prima delle nuove spese, devono dare conto dalle somme accertate negli esercizi precedenti e che scadranno nell’anno di competenza. Oggi il legislatore, per evidenziare la coerenza del bilancio di previsione e i vincoli di finanza pubblica, costringe gli enti ad allegare al bilancio stesso un prospetto con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto. Con la nuova contabilità tale dimostrazione non sarà più necessaria, rappresentando lo stanziamento di competenza stesso la stima dei pagamenti che l’ente è obbligato a sostenere in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte in passato e che ritiene dovranno essere pagate per le obbligazioni giuridiche autorizzate dal bilancio. La nuova contabilità costringerà gli enti a rappresentare già in sede di bilancio di previsione la concreta realizzabilità delle opere previste, indicando fin da subito quali spazi saranno concessi dai vincoli di finanza pubblica. La prossima programmazione triennale e l’annesso elenco annuale 2012, ancor più che in passato, devono tenere conto di un cronoprogramma compatibile con gli obiettivi strutturali del patto di stabilità interno, pena il rischio di trovarsi impossibilitati a costruire un previsionale 2014 con le regole dettate dall’armonizzazione. Assume più che mai rilevanza l’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del Dl 78/2009, da alcuni amministratori sottovalutato, secondo cui prima di assumere nuovi impegni di spesa va accertato che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica.
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