P.a., o mobilità o licenziamento

Il trasferimento ad altro ente evita la risoluzione del rapporto

Italia Oggi
9 Novembre 2011
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Mobilità obbligatoria per scongiurare i licenziamenti. La nuova versione del maxiemendamento alla legge di stabilità delinea la riforma che il governo vuole apportare alla disciplina del lavoro pubblico, per rafforzare il potere datoriale di licenziare i dipendenti pubblici, per ragioni di natura organizzativa e finanziaria.
Come già rilevato (ItaliaOggi del 28 ottobre scorso), le misure riguardanti la risoluzione dei rapporti di lavoro pubblici non hanno nulla a che vedere con gli istituti della mobilità e della cassa integrazione, valevoli nel sistema privato. Il maxiemendamento, infatti, non estende al settore pubblico la normativa privatistica, ma modifica la regolamentazione già esistente, cioè l’articolo 33 del dlgs 165/2001, rendendola più cogente ed efficace
Obbligo di rilevare le eccedenze di personale. Il nuovo testo dell’articolo 33, come delineato dal maxiemendamento, chiarisce definitivamente l’obbligo in capo a ogni amministrazione pubblica di rilevare annualmente, anche in sede di ricognizione delle dotazioni organiche ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001, eventuali eccedenze di personale, cioè esuberi di dipendenti, rispetto alle attività da svolgere.
Laddove le eccedenze siano riscontrate, scattano una serie di adempimenti vincolanti, tra i quali l’osservanza delle procedure per ricollocare i dipendenti in esubero e l’immediata comunicazione della situazione di esubero e dei dipendenti interessati al Dipartimento della funzione pubblica.
Omettere la rilevazione annuale (da realizzare, dunque, in via formale e per iscritto) costerà caro: le amministrazioni inadempienti non potranno instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto e l’eventuale violazione del divieto sarà sanzionata con la nullità degli atti posti in essere. In ogni caso la mancata attivazione delle procedure di rilevazione delle eccedenze e finalizzate alla ricollocazione o al licenziamento dei dipendenti sarà valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale, visto che tali inadempienze possono far insorgere una spesa senza titolo.
Procedura per gli esuberi. È evidente, anche se il testo dell’articolo 33 che si intende novellare non lo afferma esplicitamente, che la rilevazione andrà effettuata da ciascun dirigente per la propria struttura, in modo che sia sintetizzata, poi dal dirigente del personale e dagli organi di vertice. Una volta accertata la situazione di personale in esubero, sarà il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane obbligato a trasmettere un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
Decorsi 10 giorni da tale comunicazione, l’ente ha due possibilità. Applicare l’articolo 72, comma 1, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008: dunque, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva (non si capisce, dal testo della novella, se questa facoltà sia ristretta ai soli dipendenti in esubero, sia da estendere a tutti i dipendenti dell’ente, per garantire risparmi sulle spese di personale in generale).
In alternativa, l’amministrazione, in via subordinata, verifica la possibilità di ricollocare tutti o parte dei dipendenti in soprannumero nell’ambito della stessa amministrazione. A tale scopo, potrà anche essere posta in essere una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, visto che la norma ammette il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. Laddove non fosse possibile la ricollocazione all’interno dell’ente stesso, il nuovo testo dell’articolo 33 del dlgs 165/2001 consente di attivare trasferimenti forzati (cioè la mobilità di cui all’articolo 30 del dlgs 165/2001) ovvero presso altre amministrazioni comprese nell’ambito della regione di appartenenza. A tale scopo, sarà necessario che le due amministrazioni stipulino un accordo tra loro. La novella all’articolo 33 chiarisce quello che era sfuggito ad alcuni interpreti: essa richiama espressamente l’articolo 1, comma 29, del dl 138/2011, convertito in legge 148/2011 che consente di obbligare i dipendenti alla mobilità territoriale all’interno della regione. Secondo alcuni, tale norma si sarebbe dovuta intendere come riferita solo alla mobilità territoriale nell’ambito di un medesimo ente. Il maxiemendamento spiega che non è così.
Ruolo della contrattazione. La novella demanda alla contrattazione nazionale la fissazione di criteri generali e procedure per consentire la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni anche al di fuori del territorio regionale.
Risoluzione del rapporto di lavoro. Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati dello stato di esubero dei dipendenti, qualora tutti o parte di essi non siano stati ricollocati nella stessa o in altre amministrazione, saranno messi in disponibilità: dunque il lavoratore non presterà più le proprie funzioni e avrà diritto a un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi, trascorsi i quali scatterà il licenziamento.
Borsa nazionale del lavoro. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei dipendenti pubblici in esubero, le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare le eccedenze di personale alla «Borsa nazionale sulla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni», visualizzabile sul portale Cliclavoro.

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