I gestori di servizi pubblici locali che abbiano avuto l’affidamento in via diretta senza gara potranno partecipare alle gare su tutto il territorio nazionale non soltanto qualora sia stato già rimesso in gara il servizio di cui sono gestori, ma anche se quella gara sia stata solo decisa oppure se quel servizio sia stato riaffidato in house a un soggetto diverso. La norma sui servizi pubblici locali contenuta nel maxiemendamento del governo alla legge di stabilità rilegittima le società che in passato abbiano acquisito il servizio senza gara. Un chiarimento che il governo aveva annunciato di voler dare rispetto alla formulazione dell’articolo 4 del decreto legge 138/2011 (è la norma post-referendum), ma che in questo caso va anche oltre la formulazione annunciata. Le norme presentate ieri confermano poi le due norme che vanno nel senso della liberalizzazione. Anzitutto, gli enti locali potranno affidare servizi in concessione, quindi con «esclusiva» della gestione, solo se abbiano preventivamente fatto una verifica per una liberalizzazione piena del servizio, con la compresenza di più operatori. Solo se è verificato che queste condizioni non sussistono, allora l’affidamento in concessione è legittimo. L’altra norma tocca direttamente gli utenti che potranno confrontare i livelli dei servizi resi, il «prezzo medio per utente», gli investimenti medi con quelli praticati dagli altri gestori. Sarà infatti obbligatorio per i gestori pubblicare questi dati.
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