Le norme dell’imposta di soggiorno giacciono ancora in parlamento. A rischio molti regolamenti comunali privi delle sanzioni tributarie. La manovra, se da un lato ha quasi trasportato nel dl n. 201 le norme relative al nuovo tributo sui rifiuti, previsto nello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del federalismo fiscale, dall’altro ha tenuto fuori delle disposizioni che sono assai rilevanti per gli enti locali. Prima fra tutte «l’estensione a tutti i comuni della possibilità di istituire l’imposta di soggiorno». Prima tale facoltà era stata irrazionalmente riconosciuta solo ad alcuni enti («capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte»). La limitazione della norma tuttora in vigore ha come effetto quello di impedire l’applicazione del tributo a molti comuni che sono centri turistici di eccellenza ma non sono capoluogo di provincia, o a comuni che non risultano inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, poiché non si sa bene a quali elenchi la legge si riferisca. Il secondo intervento previsto dalla norma del correttivo è quello di aggiungere alla fine del comma 1 alcune disposizioni che sono essenziali per la corretta gestione del tributo e che riguardano l’esatta identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta e le sanzioni che il legislatore del dlgs sul fisco municipale (n. 23 del 2011), piuttosto sbrigativo, non ha inserito nella norma. Tanto è che nella bozza di regolamento governativo previsto dal successivo comma 3 dell’art. 4 del dlgs n. 23 del 2011, ancora all’esame della Conferenza unificata, è stata inserita l’unica sanzione ipotizzabile, vale a dire quella sancita dell’art. 7bis, comma 1 del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale «salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro». Peccato, però che detta sanzione non è di carattere tributario, perché è stabilita per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti degli enti locali e stride, quindi, con la struttura di un’entrata tributaria. I comuni che hanno predisposto i loro regolamenti sono andati, quindi, alla rinfusa, ora prevedendo detta sanzione, ora, invece, inserendo quelle simili alle norme dell’Ici o degli altri tributi comunali, ma di fatto illegittime, visto che anche per le sanzioni vige la riserva di legge stabilita sia dall’art. 25 che dall’art. 23 della Costituzione. La nuove norme pronte per essere approvate stabiliscono che: i gestori delle strutture ricettive sono i responsabili del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale; per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l’art. 1, commi da 158 a 168, ed il comma 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta aperto il problema della compatibilità di questa imposta con il «contributo di soggiorno» previsto dall’art. 14, comma 16, lettera e) del dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha riconosciuto al comune di Roma capitale la possibilità di introdurre tale contributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
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