Procedura unica e più snella per la scelta del promotore di inter-venti infrastrutturali in fi-nanza di progetto, che dovrà essere sempre supportato da un istituto finanziario garan-te delle risorse; prevista la possibilità di scorrimento della graduatoria se il pro-motore non accetta le modi-fiche al progetto prelimina-re; l’offerta del promotore dovrà essere vincolata per un anno; possibile presenta-re proposte anche non pre-viste nella lista del ministe-ro delle infrastrutture. È quanto prevede uno degli emendamenti presentati ieri, nelle commissioni bilancio e finanze della camera, dai relatori del decreto-legge 201 del 6 dicembre 2011. La norma riscrive l’articolo 175 del Codice dei contratti pubblici che si occupa di fissare la disciplina del co-siddetto «promotore» di in-terventi da realizzare in pro-ject financing, limitatamen-te ai lavori relativi a infra-strutture strategiche (le ope-re della cosiddetta «Legge Obiettivo»). Rispetto al te-sto attuale della norma (che riproduce l’articolo 8 del decreto legislativo 180/2002, confluito, appun-to nel Codice dei contratti pubblici) l’intervento del-l’emendamento dei relatori introduce una serie di nor-me finalizzate a inserire an-che per le opere di interesse strategico una disciplina ad hoc per l’affidamento delle concessioni su proposta del promotore e, soprattutto, più dettagliata rispetto a quella vigente, da molti ritenuta carente e non adatta rispetto alle esigenze di opere molto complesse e impegnative dal punto di vista finanzia-rio come sono quelle infra-strutturali. In particolare, dopo avere stabilito che compete (come è oggi) al ministero delle infrastruttu-re la pubblicazione sul pro-prio sito della lista delle in-frastrutture inserite nella programmazione triennale per le quali sarà possibile ricorrere alla finanza di progetto, la norma prescrive l’obbligo per i soggetti ag-giudicatori (le stazioni ap-paltanti competenti) di invi-are lo studio di fattibilità al ministero delle infrastruttu-re che, a sua volta, procede all’istruttoria e all’invio del-lo studio al Cipe. Se il Cipe dà il via libera (dopo avere consultato le regioni e le province autonome) deve anche indicare le risorse pubbliche disponibili per l’eventuale contributo pub-blico e tali risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti che verranno successivamente approvati sino alla loro realizzazione; un modo per dire che si de-ve trattare di risorse effetti-vamente disponibili e non solo «sulla carta», come spesso è accaduto in passa-to. Una volta approvati gli studi, il ministero aggiorna la lista e, entro 90 giorni, il soggetto aggiudicatore met-te in gara lo studio di fatti-bilità consultando il mercato con una gara unica, mono-fasica. E anche qui la norma precisa con estremo detta-glio il contenuto del bando di gara; in particolare si pre-scrive che le offerte do-vranno contenere un proget-to preliminare più dettaglia-to di quello previsto usual-mente (il già cospicuo alle-gato XXI del Codice dei contratti pubblici) e, se del caso, anche lo studio di im-patto ambientale. Occorrerà inoltre produrre in sede di offerta elaborati cartografici tali da evidenziare le aree impegnate e, soprattutto, dovranno essere indicati i costi delle eventuali misure compensative del-l’impatto territoriale e sociale (spesso oggetto di riserve tali da fa-re saltare i piani economico-finanziari), il piano econo-mico – finanziario e l’indi-cazione del (o dei) istituto finanziario coinvolto nell’o-perazione. Una volta scelto il soggetto promotore esso potrà essere richiesto di ap-portare modifiche al proget-to preliminare approvato dal Cipe; se tali modifiche non dovessero essere apportate, il soggetto aggiudicatore scorrerà la graduatoria per chiedere entro 30 giorni le modifiche. Se invece il promotore si adegua si ag-giudica definitivamente la concessione. Nel bando di gara dovrà essere previsto anche che il promotore assi-curi l’integrale copertura finanziaria dell’investimen-to. L’aggiudicazione della gara avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e si precisa che l’offerta sarà valutata anche con riguardo alla qua-lità del progetto, al valore economico e al contenuto della bozza di convenzione (onere sempre dell’offeren-te). L’offerta deve rimanere ferma e vincolata per un an-no. Se si aggiudica la gara (e la concessione) un sog-getto diverso dal promotore, quest’ultimo deve vedersi rimborsate dal soggetto che ha vinto la gara (il futuro concessionario) le spese so-stenute per la presentazione delle offerte. La norma pre-vede poi anche la possibilità che imprese, società di in-gegneria e altri soggetti possano presentare proposte (sotto forma di studio di fat-tibilità) per opere anche al di fuori della lista pubblica-ta dal ministero delle infra-strutture; sarà poi sempre il soggetto aggiudicatore a presentare lo studio di fatti-bilità al ministero che, dopo averlo istruito, lo proporrà al Cipe. Se avrà l’ok del Ci-pe lo studio sarà inserito nella lista, ma si precisa che il proponente, con tale inse-rimento non avrà alcun di-ritto a compensi. Avrà il vantaggio di avere studiato a fondo l’intervento e parte-ciperà alla successiva gara.
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