I cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali europei potranno essere sottratti dal complesso delle spese finali rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di Regioni e Province autonome.
Allo scopo di accelerare la realizzazione dei programmi regionali cofinanziati da risorse comunitarie, l’articolo 3 della manovra Monti (decreto legge 201/2011), integrando le disposizioni dell’articolo 32, comma 4, legge 183/2011, dispone infatti l’esclusione per gli anni 2012, 2013 e 2014, in termini di cassa e di competenza, delle spese effettuate a titolo di cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e del Fondo sociale europeo (Fse).
La copertura finanziaria dell’operazione, pari a un miliardo di euro all’anno, è assicurata attraverso l’istituzione presso lo stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, di un Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, il cui riparto fra le singole regioni avviene sulla base di quanto stabilito dal Quadro strategico nazionale 2007/2013.
La norma, scaturita dalla situazione di eccezionale crisi economica internazionale e dalla conseguente necessità di riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, rischia tuttavia di non produrre gli effetti attesi se non verrà accompagnata da analoga disposizione a favore degli enti locali, cioè dei soggetti cui spesso compete l’emanazione degli atti finali di spesa relativi a questi interventi.
Secondo quanto disposto dall’articolo 31, commi 10 e 11, legge 183/2011, Comuni e Province possono escludere dal saldo finanziario in termini di competenza mista solo le risorse provenienti, direttamente o indirettamente, dall’Unione europea e le relative spese, di parte corrente e in conto capitale, ma devono invece conteggiare, con segno negativo, impegni e pagamenti di somme a valere sulla quota parte nazionale dei cofinanziamenti comunitari.
Poiché molti interventi finanziati con fondi strutturali europei sono realizzati, in qualità di stazioni appaltanti, dagli enti locali, destinatari in via indiretta delle risorse assegnate alle regioni, sarebbe necessario individuare, nei limiti dello stanziamento massimo previsto, meccanismi di esclusione delle spese in questione anche a favore di Comuni e Province.
Se, da un lato, sono stati adottati provvedimenti normativi tesi a ridurre l’impatto della crisi economica sulle imprese appaltatrici di lavori pubblici attraverso la definizione giuridica dell’istituto della certificazione dei crediti finalizzata alla cessione pro-soluto a banche o intermediari finanziari, dall’altro mal si comprenderebbe una limitazione del beneficio in questione alle sole Regioni e Province autonome.
L’esclusione
Per un triennio
In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, la manovra prevede l’esclusione per gli anni 2012, 2013 e 2014, in termini di cassa e di competenza, delle spese effettuate a titolo di cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e del Fondo sociale europeo (Fse). L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
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