Riscossione coattiva vietata agli esterni

Salta la possibilità del ricorso all’ingiunzione: senza modifiche dal 2013 impossibile procedere

Il Sole 24 Ore
19 Dicembre 2011
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Proroga di un anno a Equitalia e slittamento al 2013 dell’obbligo di bandire le gare per la riscossione. Ma nelle norme “salta” la possibilità per i concessionari privati di utilizzare lo strumento dell’ingiunzione fiscale. Con la conseguenza che dal 2013, a parte i Comuni, né Equitalia né altri soggetti esterni potranno effettuare la riscossione coattiva.
Sono queste le principali novità per i Comuni, introdotte in fase di conversione del Dl 201/2011, insieme con altri aggiustamenti che intervengono sul controverso articolo 7 del Dl 70/2011. Viene innanzitutto scongiurato l’imminente abbandono di Equitalia dal campo dei tributi comunali, che avrebbe comportato la restituzione dei ruoli già consegnati. Un altro anno di tregua, durante il quale i sindaci potranno prorogare i contratti in corso prima di passare al regime obbligatorio dell’evidenza pubblica, imposto dall’articolo 3 del Dl 203/2005.
Le proroghe sono contenute nell’articolo 10, commi 13-octies e 13-novies, ma altre novità sul fronte della riscossione sono previste dal nuovo articolo 14-bis. In primo luogo scompare il riferimento alla riscossione spontanea, risolvendo così il problema dell’affidamento all’esterno, che sarà senz’altro possibile, a eccezione dei tributi con forme di riscossione diretta (Imu e tributo comunale Res).
I problemi però – come detto – sono destinati a riproporsi per la riscossione coattiva, in quanto dal testo risultante dopo le modifiche manca un esplicito riferimento all’utilizzo dell’ingiunzione fiscale per i soggetti esterni. È vero che resta la possibilità di affidare all’esterno la riscossione delle entrate in virtù dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997, ma la lettera gg-septies del Dl 70/2011 abroga tutte le disposizioni (Dl 209/2002 e Dl 248/2007) che prevedono l’utilizzo dell’ingiuzione per i concessionari privati.
Per dare un’interpretazione meno tranchant, si potrebbero considerare i concessionari privati a pieno titolo fruitori delle facoltà concesse agli enti locali, configurandosi nell’affidamento del servizio una forma di”delegazione interorganica”, che in sostanza trasferisce dall’ente locale al soggetto privato (concessionario) l’esercizio delle medesime funzioni. Ma ricordiamo che l’articolo 36 del Dl 248/2007 (abrogato dal 2013) interveniva proprio per fugare i dubbi sull’utilizzabilità dell’ingiunzione fiscale, emersi dopo l’abrogazione del comma 6 dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997: è quindi necessario un intervento di modifica.
Alle due chiavi di lettura possibili si aggiungono poi i diversi punti critici lasciati aperti dal Dl 70/2011, che dovranno essere risolti nel 2012. In primo luogo occorrerà identificare il soggetto che dovrà subentrare a Equitalia. Sul punto l’Anci ha proposto la costituzione di un consorzio nazionale della riscossione al quale potrebbero aderire i Comuni interessati, ma si tratterebbe di un affidamento diretto in contrasto con il principio dell’evidenza pubblica imposto dal Dl 203/2005 e dalle direttive comunitarie, non vertendosi peraltro nell’ipotesi di un affidamento in house. Si segnala poi la mancanza di uniformità del sistema, posto che la previsione non riguarda i Comuni della Sicilia (dove opera Riscossione Sicilia Spa) e tutti gli enti provinciali, con un inspiegabile vuoto normativo.
Occorrerà poi mettere mano all’attuale disciplina sulla riscossione coattiva, procedendo a un serio riordino finalizzato alla redazione di un testo unico che mutui gli istituti tipici del Dpr 602/1973, e in particolare quelli che si sono mostrati più efficaci. Occorre puntare a una riscossione più efficiente, evitando nello stesso tempo situazioni discriminatorie per i soggetti coinvolti.

Proroga a Equitalia: nel 2012 svolgerà ancora le sue funzioni
Ripristinata la possibilità di riscossione spontanea «esterna»
L’obbligo per gli enti di bandire le gare è slittato al 2013

Il quadro
LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE 201/2011
AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA: DUE CHIAVI DI LETTURA

TESI NEGATIVA
Articolo 7, comma 2, gg-quater, Dl 70/2011: modificato il n. 1) e soppresso il n. 2): scompaiono i riferimenti ai soggetti esterni
Abrogazione delle seguenti norme: commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies dell’articolo 4 della legge 265/2002; comma 2, articolo 36, legge 31/2008: abrogate dal 2013 le disposizioni che consentono ai concessionari privati di utilizzare l’ingiunzione fiscale

TESI POSITIVA
Effetto traslativo del rapporto concessorio tra comune e soggetto privato ovvero «delegazione interorganica» in caso di società partecipata: i poteri attribuiti ai Comuni si trasferiscono ai soggetti privati, che esercitano le medesime funzioni degli enti locali
Possibilità per il legale rappresentante della società di nominare i funzionari responsabili della riscossione: la previsione non avrebbe alcun senso se non fosse possibile per le società procedere alla riscossione coattiva

I PUNTI CRITICI DELL’ARTICOLO 7 DL 70/2011

01|CHI SUBENTRERÀ A EQUITALIA DAL 2013
Proposta Anci di costituire un consorzio nazionale tra gli enti locali
Dubbi sulla compatibilità con il diritto interno e comunitario

02|MANCANZA DI UNIFORMITÀ NEL SISTEMA
Il Dl 70/2011 riguarda solo i Comuni, mentre le Province potranno continuare ad avvalersi di Equitalia
I Comuni siciliani si avvalgono di Riscossione Sicilia Spa, soggetto diverso da Equitalia
In ordine alla riscossione coattiva manca qualsiasi riferimento alle Province, che non possono quindi utilizzare gli strumenti del Dpr 602/73: fermi, ipoteche, eccetera

03|PROBLEMI PER I COMUNI
Dal 2013 Equitalia lascia oltre 6.000 Comuni, che dovranno attrezzarsi da soli
Per la riscossione coattiva è necessaria la figura del funzionario responsabile della riscossione,
non presente negli organici dei Comuni

04|TESTO UNICO RISCOSSIONE COATTIVA
L’utilizzo dell’ingiunzione fiscale presuppone un giudizio di compatibilità tra il Rd 639/1910 e il Dpr 602/73, sul quale sono sorti diversi dubbi. Nel 2008 l’agenzia del Territorio ha affermato l’impossibilità di avvalersi dell’ipoteca, ma la tesi è stata smentita dalla giurisprudenza di merito
Va rivista l’attuale normativa, che prevede due strumenti alternativi (ruolo e ingiunzione fiscale), individuando un nuovo strumento che consenta di rendere la riscossione coattiva più efficace

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