La disciplina dell’Imu non prevede alcun termine per presentare la dichiarazione, iniziale o di variazione, e non si sa se quanto già dichiarato ai fini Ici acquisisca automaticamente valore anche ai fini Imu,posto che si tratta di due tributi formalmente distinti.
Non è stata richiamata la disciplina Ici, che fa coincidere il termine con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non è stato neanche richiamato il Dl 223/2006 e la legge 296/2006, che hanno eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione allorquando gli elementi necessari alla gestione dell’Ici sono presenti nel modello unico informatico (Mui), messo a disposizione dei comuni dall’Agenzia del territorio.
Quanto dichiarato ai fini Ici dovrebbe, automaticamente, costituire la base dati iniziale anche dell’Imu, ma occorrerà comunque presentare la dichiarazione non solo per evidenziare gli acquisti o le cessazioni di immobili, il cambio di valore delle aree fabbricabili, ma anche le variazioni di imposizione conseguenti a tutte quelle agevolazioni non più presenti nel nuovo tributo.
Per esempio,un contribuente che possiede un’abitazione principale e due garage (C/6) dovrà dichiarare al comune quale dei due è pertinenza, dovendo corrispondere l’Imu sul secondo garage con aliquota ordinaria dello 0,76 per cento. Stesso discorso, per quei contribuenti che, sulla scorta di una benevola giurisprudenza di legittimità, hanno beneficiato dell’esenzione Ici per due abitazioni contigue.
Anche le abitazioni rurali, e relative pertinenze, iscritte al catasto terreni, da valorizzare fino al loro accatastamento con rendita presunta, dovranno essere oggetto di dichiarazione, posto che ora sono sconosciute al fisco comunale. Non dovrebbe, invece, esserci alcun obbligo dichiarativo con riferimento all’ulteriore detrazione , rispetto a quella base di 200 euro, per figli di età non superiore ai 26 anni, visto che la norma richiede la residenza anagrafica e quindi l’informazione può essere desunta direttamente dalle anagrafi comunali.
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Il Sole 24 Ore
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