Blocco totale della riscossione coattiva con ingiunzione fiscale sia da parte dei Comuni sia dei concessionari privati. L’unica modalità di recupero coattivo sarà il ruolo di Equitalia, che tutta-via vedrà cessare tutti gli affidamenti alla fine dell’anno prossimo. È que-sto lo scenario molto preoc-cupante che si profila già a partire dai prossimi giorni per effetto dell’emendamen-to apportato al decreto legge 201/11, se non si provvede a una rapida correzione (si veda anche Il Sole 24 Ore di lunedì scorso). Sebbene l’emendamento fosse ispira-to al lodevole intento di ri-parare ai guasti determinati dall’intervento operato con l’articolo 7 del Dl 70/11, un difetto di coordinamento tra norme rischia di produrre l’effetto opposto. In conse-guenza dell’articolo 7, comma 2, lettere gg-ter) e gg-quater), a partire dal primo gennaio 2012 avreb-bero dovuto cessare tutti gli affidamenti alle società di Equitalia relativi alla riscos-sione dei tributi locali. La riscossione coattiva di tali entrate sarebbe quindi dovu-ta avvenire solo tramite in-giunzione fiscale, con un doppio binario molto pena-lizzante. Qualora l’attività fosse stata svolta diretta-mente dall’amministrazione locale o da una società inte-ramente pubblica vi sarebbe stata la possibilità della co-siddetta «ingiunzione fisca-le rinforzata», dotata cioè delle medesime prerogative del ruolo (ufficiale di ri-scossione, iscrizione di ipo-teca, pignoramento presso terzi eccetera). Se invece l’attività fosse stata affidata ai concessionari privati, i-scritti nell’albo di cui all’ar-ticolo 53 del Dlgs 446/97, le operazioni di recupero sa-rebbero state regolate dal Regio decreto 639/1910, con inefficienze e ritardi intollerabili. Una simile modifica risultava doppia-mente pregiudizievole. Per i Comuni, da un lato, perché spesso privi dell’organizza-zione necessaria per occu-parsi direttamente del recu-pero coattivo; per i privati, dall’altro, perché spogliati d’imperio di un potere già attribuitogli, anche in pre-senza di contratti in corso. Con la modifica apportata in sede di emendamento, si è quindi provveduto, in primo luogo, a spostare alla fine del 2012 il termine per la cessazione degli affida-menti a Equitalia. Inoltre, nel ripristinare il potere dei Comuni di utilizzare l’in-giunzione fiscale rinforzata, si è tuttavia differita l’effi-cacia di tale ripristino alla fine del 2012, per un difetto di coordinamento. Va poi ricordato che l’articolo 7, comma 2, lettera gg-septies) del Dl 70/11 ha abrogato la norma di carattere generale che permetteva a Comuni e concessionari privati di uti-lizzare l’ingiunzione fiscale rinforzata in luogo del ruolo di Equitalia. Il risultato fina-le di questo puzzle legislati-vo è che Comuni e conces-sionari privati già a partire dalla fine del 2011 non pos-sono avvalersi di alcuno strumento alternativo al ruo-lo, a pena di incorrere nelle antiquate procedure del 1910. Ciò, anche se il Co-mune avesse già deliberato l’effettuazione in proprio della riscossione coattiva o avesse proceduto a una ag-giudicazione del servizio a una società privata abilitata. Anche l’iscrizione a ruolo non sembra una alternativa efficiente, posto che in linea di principio le società pub-bliche di riscossione cesse-ranno le loro attività a fine dell’anno prossimo. È ur-gente quindi un ulteriore intervento correttivo, maga-ri in sede di decreto di fine anno, in considerazione tra l’altro dei possibili profili di incompatibilità con la disci-plina comunitaria. Non va dimenticato infatti che l’av-vocato generale Ue, nelle sue conclusioni nel proce-dimento C-357/10, ha chia-ramente affermato che i servizi afferenti alla riscos-sione delle entrate tributarie locali rientrano nel campo di applicazione della diretti-va servizi. Considerato il confuso succedersi delle di-sposizioni di legge, sarebbe opportuna l’adozione di una disposizione di tipo inter-pretativo con il fine di me-glio chiarire la finalità dell’emendamento al decre-to Salva Italia.
IL DECRETO SVILUPPO
In base all’articolo 7 del Dl 70/2011, a partire da gennaio (il termine è stato poi spostato a fine anno dalla manovra) a-vrebbero dovuto cessare tutti gli affidamenti alle società di Equitalia relativi alla riscossione dei tributi locali. La riscos-sione coattiva di queste entrate sarebbe dovuta avvenire tramite ingiunzione fiscale.
L’EMENDAMENTO
L’emendamento alla manovra ha differito l’efficacia del ripristino del potere dei Comuni di ricorrere all’ingiunzione fi-scale rinforzata a fine 2012. In base al Dl 70, i Comuni e concessionari privati non potevano più utilizzare l’ingiunzione rinforzata al posto del ruolo di Equitalia.
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