Anche il congedo fa festa quando capita di domenica

Ammessa la fruizione frazionata, ma solo su base giornaliera

Italia Oggi
10 Gennaio 2012
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Se il congedo va dal lunedì a un giorno prefestivo, non è necessario ritornare in servizio per evitare che il festivo rientri nel periodo di congedo. La sospensione delle lezioni, infatti, sposta l’obbligo della presa di servizio al primo giorno utile dopo la festa. Ma se l’assenza del lavoratore riparte dal giorno dopo la festa, anche il giorno festivo rientra nel congedo. É questo uno dei chiarimenti sulle assenze previste dall’art. 42 del d.lgs. 151/2001, contenuti nella circolare 22, emanata dall’Inpdap il 28 dicembre scorso.
L’ente previdenziale ha chiarito, inoltre, che la fruizione del congedo per l’assistenza dei portatori di handicap non può eccedere il decorso del termine del certificato della Asl che attesta lo stato di handicap dell’assistito. Pertanto, anche se la legge fissa il limite massimo del congedo in due anni, la relativa fruizione non può andare oltre il periodo di vigenza del certificato sanitario. Si pensi, per esempio al caso del portatore di handicap giudicato rivedibile che, all’atto del successivo accertamento, perda lo stato di handicap per effetto dell’intervenuta guarigione.
L’Inpdap ha spiegato, inoltre, che il congedo è fruibile anche in modo frazionato. La frazionabilità però va intesa nel senso che l’assenza può essere fruita a giorni, rimanendo preclusa la possibilità della fruizione ad ore in quanto non espressamente prevista dalla legge. Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l’altro di fruizione, per evitare che vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, è necessaria, l’effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì al venerdì. A questo proposito l’Inpdap ha fatto riferimento all’ipotesi della settimana corta (che viene adottata talvolta anche nelle istituzioni scolastiche). In tal caso, secondo l’ente previdenziale, il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro non devono essere conteggiati. Sempre che non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo.
La ripresa di servizio non è necessaria anche se muta il titolo dell’assenza. Per esempio se, una volta esaurito il periodo di congedo richiesto, l’interessato prosegua l’assenza fruendo di ferie, di permessi o si assenti per malattia. In questi casi, cioè nell’ipotesi di giorni di ulteriori assenze a diverso titolo collocate immediatamente dopo il congedo le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate nel congedo.

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