Alimentari, pagamenti in un mese

Contratti certi e trasparenti. Zero aiuti al fotovoltaico su terreni

Italia Oggi
24 Gennaio 2012
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D’ora in poi, i contratti commerciali di fornitura di prodotti agroalimentari dovranno essere onorati in un mese Il termine di pagamento per le merci deteriorabili dovrà essere di 30 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti (o delle relative fatture). Tempo di pagamento, che sale a 60 giorni per le merci non deteriorabili.
Gli interessi partiranno immediatamente, dal giorno successivo alla scadenza dei termini. E il relativo saggio sarà maggiorato di due punti percentuali, inderogabilmente. In ogni caso, questi contratti, dovranno essere tutti stipulati in forma scritta, altrimenti saranno nulli. E tutti dovranno indicare durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto. Ma anche prezzo e modalità di consegna e pagamento. Vengono, invece, sterilizzati con effetto immediato gli incentivi al fotovoltaico installato su terreno agricolo. Si salvano i soli impianti che hanno già incassato o che abbiano già presentato richiesta di titolo abilitativo; ma solo se l’impianto entrerà in esercizio al massimo entro un anno. Per le serre fotovoltaiche, invece, la tariffa incentivante rimarrà, ma allineata a quella prevista per il fotovoltaico installato su edifici; e comunque, i moduli fotovoltaici non dovranno superare il 50% della superficie della copertura della serra. Sono due delle novità in fatto di agricoltura, contenute nella stesura finale del decreto legge sulle liberalizzazioni, approvato venerdì scorso dal consiglio dei ministri. Il provvedimento è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I nuovi contratti di fornitura. L’operazione trasparenza prevista nel decreto liberalizzazioni riguarda soprattutto i rapporti tra agricoltori e resto della filiera. A partire dalla gdo. Dalla regolazione vengono escluse, però, le cessioni di agroalimentari direttamente concluse con il consumatore finale. Dall’entrata in vigore del decreto, i contratti di cessione di prodotti agroalimentari dovranno essere «stipulati obbligatoriamente in forma scritta» e, come già detto, dovranno indicare «a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento». Tutti i contratti dovranno essere stilati secondo «principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti». Di più: «la nullità del contratto», spiega il decreto, potrà «anche essere rilevata d’ufficio dal giudice».

I divieti nelle nuove relazioni commerciali. Il decreto fissa paletti ben precisi a tutela dei produttori. E stila un elenco delle pratiche di negoziazione non più ammissibili. In particolare, tutte le relazioni tra operatori economici in campo agroalimentare, inclusi i contratti di cessione, dovranno rispettare cinque paletti ben precisi. Sarà vietato d’ora in poi:
1) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
2) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
3) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti, o anche la stessa continuità e regolarità delle relazioni commerciali, alla esecuzione di prestazioni di contraenti che – per loro natura e usi commerciali – non abbiano connessione alcuna con i contratti o le relazioni commerciali;
4) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
5) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale, che risulti tale, anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Le sanzioni. Il decreto liberalizzazioni fissa anche le sanzioni per il contraente che non rispetta i nuovi vincoli contrattuali. Salvo che il fatto costituisca reato, le multe saranno comprese tra 516 e 20 mila euro e saranno tarate in base al valore dei beni oggetto di cessione. Sanzioni, che calano in un range compreso tra 516 e 3000 euro per il mancato rispetto dei nuovi divieti fissati nelle relazioni commerciali. In ogni caso, a vigilare su tutto sarà l’Antitrust.

Dismissioni terreni demaniali. Il dl prevede che ogni anno, entro il 30 giugno, il ministro alle politiche agricole, sulla base dei dati forniti dal Demanio o su segnalazione dei soggetti interessati, individui i terreni agricoli e a vocazione agricola – statali o di proprietà di enti pubblici e non utilizzabili per altre finalità istituzionali – da alienare. Il decreto prevede che l’operazione sia condotta «dall’Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro». Una volta individuato, il bene verrà trasferito all’istante al patrimonio disponibile dello Stato. Il prezzo dei terreni alla base delle procedure di vendita sarà definito sulla base dei valori agricoli medi di cui al dpr 327/2001. Nelle operazioni di vendita il decreto legge riconosce il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli. Ma anche regioni, province e comuni, perfino su richiesta dei soggetti interessati, potranno vendere, i beni agricoli o a vocazione agricola di loro proprietà. Il tutto dandone mandato irrevocabile a vendere all’Agenzia del Demanio. Sui cambi di destinazione, però, il decreto parla chiaro: «ai terreni alienati non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari» Tutte le risorse ricavate dalle operazioni di vendita dei terreni agricoli o a vocazione agricola saranno destinati alla riduzione del debito pubblico

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