Sempre e solo un unico sindaco o un revisore nelle srl. Il decreto legge con i provvedimenti di semplificazione e sviluppo (probabilmente già all’esame di un consiglio dei ministri questa settimana) fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 2477 del codice civile, così da evitare equivoci in sede applicativa e riducendo all’osso l’organismo interno di controllo/revisione.
Ma il decreto, che si compone di due parti, la prima dedicata alle semplificazioni e la seconda contenente misure per la crescita dell’economia, si occupa anche di privacy (abolendo il documento programmatico sulla sicurezza) e di semplificazione dei procedimenti amministrativa (istituendo un organo interno agil enti per rimediare a omissioni e ritardi). Ma vediamo di esaminare alcuni punti salienti del decreto.
SINDACO O REVISORE UNICO NELLE SRL
Nella versione modificata dalla legge 183/2011, l’articolo 2477 del codice civile dispone, al primo comma, che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore. Il decreto sulle semplificazioni impone una determinata interpretazione della norma e cioè quella per cui le srl hanno in ogni caso un unico sindaco o revisore.
PRIVACY.
Scompare il documento programmatico sulla sicurezza. Per tutti: per imprese, professionisti, enti pubblici. Non è la prima volta che il legislatore tenta di azzerare il Dps. Ci aveva tentato nell’iter dell’approvazione del decreto sviluppo, senza riuscirci. Ora il decreto sulle semplificazioni ripropone l’abrogazione dell’articolo 34, comma 1, lettera g), del codice della privacy. Decade anche la sezione dell’Allegato b) al codice della privacy attuativa del dps e cioè i punti da 19 a 19.8. Viene anche eliminato il punto 26 dell’allegato b), che prevede l’obbligo di indicare in bilancio di avere elaborato o aggiornato il Dps. A fronte della cancellazione totale dell’obbligo di dps non hanno più ragion d’essere le disposizioni sul Dps semplificato (articolo 34, comma 1-bis) , che infatti vengono abrogate. Cesseranno di essere applicabili, così, anche le sanzioni amministrative e penali per omessa adozione del Documento programmatico sulla sicurezza (mente rimangono le sanzioni per la violazione degli altri adempimenti in materia di sicurezza privacy). Da sottolineare che se cade l’obbligo di dotarsi di Dps, non viene meno la normativa sulle garanzie sostanziali di preservare condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati (per esempio, password e back up e così via).
In materia di privacy viene, inoltre, introdotto nel codice della privacy l’articolo 17-bis, che fa salvo l’utilizzo dei dati guidiziari in attuazione dei protocolli d’intesa per i contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata.
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Il decreto introduce misure contro i ritardi o l’inerzia della PA.
Innanzi tutto l’azione contro il silenzio della PA acquisisce un forte incentivo: tutte le sentenze dei Tar e del consiglio di stato dovranno essere trasmesse direttamente alla corte dei conti, che valuterà se aprire una vertenza di danno erariale contro i funzionari resposnabili.
Inoltre la tardiva o omessa emanazione del provvedimento finale non sarà valutata solo per determinare gli emolumenti del dirigente o funzionario inadempienete, ma dovrà essere valutata sul piano disciplinare esul piano della responsabilità contabile.
Inoltre il decreto prevede la figura di un commisario ad acta interno alle singole pubbliche amministrazioni, incaricato di portare a temine un procedimento omesso o in giacenza nei cassetti. Ogni ente dovrà individuare un dirigente che si deve occupare dei procedimenti in ritardo o pendenti ,e questo dirigente, nella metà del termine ordinario di conclusione del procedimento, dovrà arrivare alla fine o avvalendosi degli uffici della struttura oppure individuando un commissario ad acta. È previsto un controllo politico sui ritardi e inadempimenti, sulla base di una relazione del dirigente incaricato. Inoltre il cittadino avrà il diritto di vedersi scritto sul provvedimento rilasciato in ritardo sia il termine corretto di conclusione del procedimento sia il termine in concreto impiegato.
CONCORSI E UNIVERSITÀ ON LINE
Si useranno esclusivamente procedure telematiche per l’iscrizione all’università e dal 2012/2013 anche la registrazione dei voti agli esami avverrà solo con modalità informatiche. Stessa regola per la partecipazione a concorsi e prove selettive.
PEC DELLE IMPRESE
Per la comunicazione da parte delle società al registro delle imprese del proprio indirizzo di posta elettronica certificata ci sarà tempo fino al 30 giugno 2012, usufruendo di una proroga disposta dal decreto in esame.
APPALTI
La responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro per il pagamento di stipendi, tfr, contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore e dei subappaltatori si limita a due anni dalla cessazione dell’appalto, mentre rimane esclusa qualsiasi responsabilità solidale per le sanzioni civili, di cui risponde il solo responsabile dell’inadempimento. Viene così modificato l’articolo 29 del decreto 276/2003. Rispetto alla versione attuale si precisa che l’obbligo riguarda solo retribuzioni, tfr e contributi dovuti in relazione al periodo di esecusione del contratto di appalto e che la solidarietrà non sussiste per le sanzioni civili.
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