Favorire l’uso di medicinali equivalenti a più basso costo. È questo il fine della norma contenuta nel decreto legge (comma 9 dell’articolo 11) numero 1 del 2012 sulle liberalizzazioni. Lo chiarisce il ministero della salute, dopo diverse richieste in tal senso, riferendosi al comportamento al quale è tenuto il farmacista. Un’interpretazione letterale della disposizione, si legge sul comunicato, potrebbe indurre a ritenere che al farmacista venga imposto di dare al cliente (che non esprima una diversa volontà) il medicinale con denominazione generica avente il prezzo più basso fra i medicinali di uguale composizione, anche quando tale prezzo risulti uguale o addirittura superiore al prezzo del medicinale «con marchio» indicato come prima scelta dal medico. La corretta interpretazione della norma invece non può prescindere dalla ratio dell’intero comma 9, le cui finalità sono dirette a favorire l’uso di medicinali equivalenti a più basso costo, in tutti i casi in cui non sussistano specifiche ragioni sanitarie che rendano necessario l’impiego dello specifico medicinale indicato dal medico.
In farmacia vanno favoriti i generici
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