Riscossione coattiva con «buco»

Strumenti – Ingiunzione senza base normativa

Il Sole 24 Ore
27 Febbraio 2012
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Le ultime vicende della riscossione coattiva hanno finito per creare un groviglio normativo. All’origine di tutto c’è il Dl 70/11, che all’articolo 7 comma 2 lettere gg-ter) e gg-quater) prevede dal 2012 l’uscita di Equitalia dal comparto delle entrate comunali – e quindi la scomparsa del ruolo – consentendo ai Comuni e agli altri soggetti di emettere l’ingiunzione fiscale. L’apparente unicità del nuovo sistema viene subito smentita da una distinta disciplina applicativa: 1) ingiunzione fiscale «potenziata» (Dpr 602/73) per i Comuni e le società in house; 2) ingiunzione «classica» per le concessionarie private e le società miste, costrette ad avvalersi della disciplina ultracentenaria del Rd 639/1910. La spinta verso una gestione diretta si è tuttavia scontrata con il blocco delle assunzioni e l’assenza di ufficiali della riscossione. La legge di conversione del Dl 216/11 ha rivisto il regime della coattiva dal 2013, eliminando l’irrazionale dualismo. La mancanza di un riferimento ai soggetti esterni crea tuttavia un vuoto normativo dal 2013. Infatti, l’abrogazione di alcune disposizioni (Dl 209/02 e Dl 248/07) rischia di impedire a concessionari e partecipate di utilizzare dal 2013 l’ingiunzione, a meno che non si effettui un’interpretazione estensiva della norma. Peraltro non è sufficiente il ricorso alla potestà regolamentare in quanto dal 2013 mancherà la fonte legale che consente ai privati di avvalersi dell’ingiunzione. Sarebbe quindi necessario, per risolvere il problema, integrare la lettera gg-quater con il riferimento ai «soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del Dlgs 446/97». Sono inoltre sorti contrasti sull’efficacia dell’abrogazione – contenuta nel gg-septies – delle uniche norme che consentono di emettere l’ingiunzione fiscale (Dl 209/02 e Dl 248/07). In chiave sistematica l’abrogazione sarebbe subordinata all’entrata in vigore del nuovo regime, per almeno due ragioni: 1) viene disposta «in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies)»; 2) si tratta di regimi alternativi, quindi appare evidente che l’abrogazione è differita. D’altra parte è stata invece sostenuta la tesi dell’abrogazione immediata con conseguente blocco totale della coattiva, almeno fino a fine 2012. Per risolvere il contrasto la legge di conversione del Dl 216/11 ha stabilito che l’abrogazione delle disposizioni previste dalla lettera gg-septies), numeri 1) e 3) del Dl 70/11 «acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater)», cioè dal 2013. Ma la norma è sfornita di valenza interpretativa e quindi risolve il problema solo dalla data di conversione del Dl 216/11, non anche per il passato (cioè da luglio 2011 a febbraio 2012). La soluzione legislativa rischia ora di avere un effetto boomerang su tutta l’attività posta in essere negli ultimi 7 mesi ed il problema non riguarda solo i “soggetti terzi” ma anche gli stessi comuni. Insomma, sembra che la situazione sia sfuggita di mano al legislatore, ma non alle associazioni di categoria (Anci, Anacap e Asco-tributi) che il 2 febbraio scorso hanno aperto un tavolo di confronto per approfondire tutto il problema.

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