Aziende speciali, vincoli a metà

Patto e stretta sul personale dal 2013, ma non nei servizi sociali ed educativi

Il Sole 24 Ore
6 Marzo 2012
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Nella versione licenziata dal Senato, oltre alle novità sugli ambiti territoriali, che potranno avere confini più ristretti di quelli della Provincia, il decreto sulle liberalizzazioni imbarca nuovi limiti agli affidamenti ulteriori per le aziende che gestiscono il gas, e nel traporto regionale allunga la vita degli affidamenti e contratti di servizio che seguono le regole europee, e che potranno arrivare alla scadenza naturale dei primi sei anni di attività. La riscrittura dell’articolo 4, poi, fissa la “rivoluzione” per le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, che dall’entrata in vigore della legge di conversione, dovranno fare i conti con i limiti al turn over, il congelamento dei contratti e delle retribuzioni e i tetti a consulenze e partecipazioni, e che dal 1° gennaio 2013 vengono sottoposte al Patto di stabilità.
La norma, che estende a queste realtà il pacchetto di vincoli già previsto per le società affidatarie dirette di servizi pubblici, nasconde però un rebus applicativo e una possibile maxi-deroga ai vincoli sulla spesa di personale degli enti locali. Il primo è legato all’estensione del Patto a realtà con bilanci e struttura diversa da Comuni e Province, per i quali il Patto è nato, e la seconda è legata al fatto che la stretta su aziende speciali e istituzioni non si applica quando queste sono impegnate in servizi socio-assistenziali, educativi o culturali e nelle farmacie.
Sul primo versante, con l’estensione del Patto ad aziende speciali e istituzioni trova una nuova data il regolamento attuativo chiamato ad applicare i vincoli di finanza pubblica alle realtà collegate agli enti locali.
La partita, in realtà, è di difficilissima soluzione, come mostra la tormentata storia della riforma dei servizi pubblici. Un decreto per applicare il patto alle partecipate con affidamenti in house è previsto fin dall’articolo 23-bis del Dl 112/2008, ma il provvedimento attuativo della riforma (Dpr 168/2010) non sciolse i nodi e rimandò a un altro decreto il problema. La prima versione del «Cresci-Italia» ha fatto risorgere la previsione del decreto attuativo, la cui scadenza originaria è ovviamente scaduta da tempo, e nel comma 5-bis inserito all’articolo 114 del Tuel si fissa ora il termine del 30 ottobre (è naturale che il provvedimento per il Patto delle aziende speciali colga l’occasione di fissare le regole per le in house, sempre che si riesca a superare le difficoltà applicative).
Sul personale, gli effetti diretti della norma sono pesanti, perché impongono tra l’altro ai dipendenti di aziende speciali e istituzioni il congelamento della retribuzione e dei rinnovi contrattuali. Altrettanto importanti, però, possono rivelarsi gli effetti indiretti, perché con le deroghe a servizi socio-assistenziali ed educativi si aprono ampi canali alternativi alle assunzioni, sia a tempo indeterminato sia a termine, super-vincolate quando si trovano dentro ai confini del Comune o della Provincia.

Le regole

01 | PATTO DI STABILITÀ
Dal 1° gennaio del 2013 saranno assoggettate ai vincoli del Patto di stabilità anche le aziende speciali e le istituzioni. La regola estende a queste realtà le previsioni già contenute nella normativa sulle società partecipate che gestiscono in house servizi pubblici locali di rilevanza economica. L’estensione del Patto non si applica ad aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie. Pienamente ricompresi gli altri settori, compreso il servizio idrico integrato

02 | IL REGOLAMENTO
Per applicare l’estensione del Patto di stabilità a queste realtà occorre un regolamento attuativo del ministero dell’Economia (di concerto con Affari regionali e Interno), che va emanato entro il 30 ottobre 2012. Il regolamento è anche lo strumento con cui attuare l’applicazione del Patto di stabilità alle società in house, prevista fin dal 2008. Finora, però, i problemi applicativi legati all’estensione dei vincoli a realtà con bilanci e organizzazioni diverse rispetto agli enti locali hanno bloccato il decreto attuativo

03 | IL PERSONALE
Estesi alle aziende speciali i vincoli sul personale applicati negli enti locali: limiti al turn over, sia per i contratti a tempo indeterminato sia per quelli a termine, blocco della contrattazione, congelamento delle retribuzioni, limiti agli incarichi di consulenza e alle indennità

04 | LA DEROGA
L’esclusione esplicita da questi limiti per le aziende che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie può aprire importanti spazi di assunzioni per gli enti locali che stanno facendo i conti con i vincoli rigidi imposti al proprio personale interno

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