Per gli atti emessi dal 2 aprile, di valore non superiore a 20mila euro, scatta l’ipotesi della intesa preventiva per eliminare sul nascere il contenzioso davanti ai giudici tributari. Con la circolare 9/E del 19 marzo 2012, l’agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative sulla nuova mediazione tributaria. Il reclamo-mediazione si aggiunge agli strumenti vigenti, quali l’autotutela, il concordato e la conciliazione.
Rispetto a questi ultimi, però, che vengono gestiti dagli stessi uffici preposti alla formazione degli accertamento, la mediazione tributaria deve essere trattata da strutture diverse e autonome da quelle che hanno curato l’istruttoria degli atti reclamabili.
L’istanza
La mediazione prevede la presentazione obbligatoria di un’istanza alla direzione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto, da notificare, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare. L’istanza anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nell’eventuale fase giurisdizionale. Il contribuente può inserire nell’istanza anche una proposta di mediazione, completa del calcolo delle somme dovute.
L’oggetto
Per le liti di valore non superiore a 20mila euro, la mediazione è alternativa alla conciliazione giudiziale. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di lite relativa esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sanzioni. Per l’agenzia delle Entrate, sono oggetto di mediazione le liti relative a: avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall’agenzia delle Entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie. Possono essere oggetto di mediazione anche il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni e interessi o altri accessori non dovuti.Il perfezionamento.
La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, o della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro 20 giorni dalla conclusione del l’accordo di mediazione. Nei casi di avvenuta mediazione, le sanzioni si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare dei tributi risultanti dalla mediazione.
Il procedimento è introdotto da una specifica istanza, formulata dal contribuente e motivata sulla base di elementi di fatto e di diritto che devono coincidere con i motivi di impugnazione proposti nel ricorso.
I termini
Considerato che l’istanza produce gli effetti del ricorso, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, il termine di 30 giorni, per instaurare la lite davanti alla Commissione tributaria provinciale mediante il deposito del ricorso, va calcolato a partire dal giorno successivo: a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento del l’istanza da parte della direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa, o senza che sia stato formalizzato l’accordo di mediazione; a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei 90 giorni; a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’ufficio, prima del decorso di 90 giorni, accoglie parzialmente l’istanza.
Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del provvedimento dopo la scadenza dei 90 giorni, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni.
Nei casi di mancato perfezionamento della mediazione e, quindi, di instaurazione del contenzioso, la parte soccombente dovrà rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.
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