Il 9 maggio, a 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, cambiano radicalmente le modalità e i tempi di iscrizione, cancellazione e variazione anagrafiche. È in corso di definizione il dpr previsto al fine di armonizzare il vigente regolamento anagrafico con le nuove disposizioni; in ogni caso, il 9 maggio resta il termine fissato per l’entrata in vigore delle nuove regole.
La riforma, fortemente voluta dal ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, vuole soprattutto semplificare e ridurre, fino alla loro quasi totale eliminazione, i tempi necessari per gli accertamenti dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica. Le nuove norme confermano la regola previgente secondo cui l’iscrizione anagrafica decorre dalla domanda dell’interessato, ma anticipa gli effetti giuridici derivanti dall’iscrizione anagrafica che dovrà essere disposta entro due giorni dal ricevimento della domanda. In tal modo, l’interessato potrà ottenere il certificato di residenza e usufruire degli innumerevoli effetti che l’iscrizione anagrafica è in grado di produrre. I principi giuridici su cui si fonda il diritto all’iscrizione anagrafica restano immutati, quindi gli accertamenti restano obbligatori, anche se saranno posticipati all’iscrizione ed effettuati, con le stesse attuali modalità, nei 45 giorni successivi alla dichiarazione anagrafica. In pratica, l’iscrizione anagrafica sarà soggetta a conferma successiva, per cui, nel caso in cui l’ufficiale d’anagrafe accerti che è stata resa una dichiarazione non veritiera, l’iscrizione dovrà essere annullata, gli eventuali benefici acquisiti decadranno e la falsa dichiarazione dovrà essere segnalata all’autorità di pubblica sicurezza. Infine, se la dichiarazione anagrafica risulterà veritiera, trascorsi 45 giorni, l’iscrizione, la cancellazione o la variazione anagrafica verranno confermate definitivamente, in analogia con la disposizione dell’art. 20 della legge 241/90 (silenzio assenso). Sarà possibile inviare le dichiarazioni anagrafiche, mediante apposita modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell’interno, anche tramite posta, fax, pec, firma digitale.
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