Il turn over resta meno rigido nei Comuni non sottoposti al patto di stabilità. Questo, nonostante il parere 11/2012 reso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite.
Chiamata a esprimersi sui limiti alla spesa per lavoro flessibile, la Corte è infatti intervenuta sul vincolo del turn over applicabile agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, affermando che «l’articolo 14, comma 9, del decreto legge 78/2010 ha introdotto per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, una restrizione alle assunzioni di personale che possono essere effettuate nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».
Ma secondo l’Anci, a fissare il limite per i Comuni fuori dal “patto” continua a essere il comma 562, articolo unico, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che permette di procedere alle assunzioni di personale nei limiti delle cessazioni complessive dell’anno precedente. Infatti, non è mutato il quadro normativo in base al quale la Corte ha in passato affermato che, per gli enti non sottoposti al patto, si applica il comma 562 (delibere 3/2011, 4/2011 e 20/2011), anziché il decreto legge 78/2010. In particolare, con la delibera 3/2011, la Corte ha sottolineato che «il diverso regime appare ragionevole, in quanto ritenere che possano essere effettuate sostituzioni nei soli limiti del 20% della spesa delle cessazioni riferite all’anno precedente comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di effettuare sostituzioni del personale che cessa, con effetti paradossali per gli enti che hanno un numero ridotto di dipendenti».
Come procedere dopo le cessazioni
Il calcolo dei cessati
A fronte di una cessazione, è possibile effettuare due assunzioni part time, dopo aver modificato la pianta organica e nel rispetto del limite di spesa del 2004?
Sì, se il costo delle due assunzioni a tempo parziale non supera il costo della cessazione verificatasi nel precedente anno. Secondo un orientamento ormai consolidato espresso dal dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. DFP/20276/06/1.2.3 del 22 maggio 2006 e poi confermato dal ministero dell’Economia, il riferimento alle cessazioni intervenute nel precedente anno si può intendere sia in termini di unità, sia in termini di spesa.
La mobilità
Nel nostro Comune, con circa 1.600 abitanti, a breve andrà in pensione l’agente di polizia locale che è uno dei tre dipendenti a tempo pieno dell’ente e si occupa di più funzioni. È possibile derogare alla regola del turn over e operare la sostituzione nell’anno in corso?
No, non è possibile derogare al comma 562, articolo unico, della legge 296/2006 che, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, prevede la possibilità di assumere a copertura del turn over dell’anno prima. L’unica eccezione è l’assunzione per mobilità, che può essere effettuata (comma 47, articolo unico, legge 311/2004), al netto dei vincoli assunzionali. L’ente dunque potrebbe realizzare in corso d’anno solo un’assunzione per mobilità.
Concorsi
Questo Comune ha una popolazione di quasi 1.500 abitanti. Nel 2010 ci sono state due cessazioni di dipendenti a tempo pieno. Non riuscendo a completare entro il 2011 i concorsi avviati a copertura delle cessazioni, è possibile portarli a compimento nel 2012? Se sì, quali sono gli adempimenti da fare entro la fine dell’anno?
Sì, secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, è possibile coprire le cessazioni intervenute dal 2006 in poi. È quindi possibile concludere nel 2012 le procedure concorsuali avviate a copertura di vacanze che si sono verificate nel 2010. Non occorrono atti specifici.
Il trattenimento in servizio
Il nostro Comune ha meno di cinquemila abitanti. Nel 2013 un dipendente raggiungerà i requisiti per la pensione, 66 anni, ma ha fatto richiesta di permanenza in servizio per il biennio successivo. Essendo a tutti gli effetti una nuova assunzione, rientra nel turn over? Nel 2012 vi sarà un sola cessazione: se la permanenza in servizio dovesse essere considerata nel turn over, non potrebbe essere concessa, perché non si rispetterebbe il limite del 20% della spesa dei cessati nel 2012.
È così?
Dato che l’ente ha meno di cinquemila abitanti, il vincolo sulle assunzioni concerne la copertura dell’intero turn over; dunque l’ente potrebbe concedere il trattenimento in servizio a copertura della cessazione del 2012.
«Il Sole 24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall’Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» – solo se sono abbonati – per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all’indirizzo www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole 24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06.762911 o l’e-mail «ancirisponde@ancitel.it».
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento